Art. 10 
 
 
Interviste per le elezioni politiche dei rappresentanti delle diverse
       forze politiche e dei rappresentanti nazionali di lista 
 
  1. Nel periodo compreso tra la  data  di  convocazione  dei  comizi
elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature la
RAI trasmette una intervista per ciascuna delle  forze  politiche  di
cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c)  e  d),  evitando  di
norma la  sovrapposizione  oraria  con  altri  programmi  delle  reti
generaliste della RAI a contenuto specificatamente informativo. 
  2. Ciascuna intervista, a cura di un giornalista RAI, viene diffusa
anche sottotitolata e tradotta nella lingua dei segni;  essa  ha  una
durata di dieci minuti ed e' trasmessa tra le  ore  22.30  e  le  ore
23.30.  Qualora  nella  stessa  serata  sia  trasmessa  piu'  di  una
intervista, le trasmissioni devono essere consecutive. 
  3. Le interviste sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso
accordo tra  le  parti;  se  sono  registrate,  la  registrazione  e'
effettuata entro le 24 ore precedenti la messa in  onda,  ed  avviene
contestualmente  per  tutti  i  soggetti  che  prendono  parte   alla
trasmissione. Qualora le trasmissioni non siano riprese  in  diretta,
il  conduttore  ha  l'obbligo  all'inizio  della   trasmissione,   di
dichiarare che si tratta di una registrazione. 
  4. Nel  periodo  compreso  tra  la  scadenza  del  termine  per  la
presentazione delle candidature e la mezzanotte  del  secondo  giorno
precedente la data delle elezioni la RAI trasmette una intervista per
ciascuna delle liste di cui all'articolo  4,  comma  4,  evitando  di
norma la  sovrapposizione  oraria  con  altri  programmi  delle  reti
generaliste della RAI a contenuto specificatamente informativo. 
  5. A ciascuna intervista, condotta da un  giornalista  RAI,  prende
parte il rappresentante nazionale della lista, il quale puo' delegare
altre persone anche non candidate. 
  6. Ciascuna intervista e' diffusa anche  sottotitolata  e  tradotta
nella lingua dei segni; essa ha una durata compresa tra i dieci  e  i
venti minuti; in relazione al numero di soggetti tra cui  suddividere
gli  spazi;  la  RAI  puo'  proporre  criteri  di  ponderazione.   Le
interviste sono trasmesse tra le ore 22 e le ore 23.30. Qualora nella
stessa serata sia trasmessa piu' di una intervista,  le  trasmissioni
devono essere consecutive. 
  7. L'ordine di trasmissione delle interviste e' determinato in base
al  numero  dei  rappresentanti  di  ciascun  soggetto  politico  nel
Parlamento nazionale uscente, in ordine crescente. Sono trasmesse per
prime le interviste dei soggetti attualmente non  rappresentati.  Nei
casi in cui non sia  possibile  applicare  tali  criteri  si  procede
mediante sorteggio. 
  8. Alle  interviste  di  cui  al  presente  articolo  si  applicano
altresi', in quanto compatibili, le disposizioni di cui  all'articolo
4, commi 5 e 6, e di cui all'articolo 8, commi da 9 a 13.