Art. 14 
 
 
              Trasmissioni per la circoscrizione estero 
 
  1. A far luogo almeno dal decimo giorno precedente  il  termine  di
presentazione delle candidature, e fino a tale data la RAI predispone
una scheda televisiva che sara' trasmessa da RAI Italia e da RAIUNO e
il cui testo sara' pubblicato sul sito web  della  RAI  e  sui  primi
dieci siti di video sharing gratuiti, nonche' una scheda radiofonica,
trasmessa nei programmi nazionali di Radio Uno e  nelle  trasmissioni
per gli italiani all'estero, che illustrano gli adempimenti  previsti
per  la  presentazione  delle  liste  nella  circoscrizione   estero.
Altresi', le reti RAI che trasmettono in chiaro in Europa sono tenute
a predisporre e a trasmettere una scheda televisiva e radiofonica che
illustra le principali caratteristiche delle elezioni per il  rinnovo
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica  disciplinate
dalla presente  delibera,  con  particolare  riferimento  al  sistema
elettorale e ai tempi e alle modalita' di espressione del voto  nella
circoscrizione estero per i cittadini italiani residenti all'estero. 
  2. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, i notiziari e
i programmi di approfondimento diffusi da RAI  Italia  e  dai  canali
nazionali della RAI  ricevuti  all'estero  pongono  particolare  cura
nell'assicurare un'informazione articolata e  completa  ai  cittadini
che votano nella circoscrizione estero sul dibattito politico,  sulle
modalita' di espressione del voto nella circoscrizione estero e sulle
modalita'  di  partecipazione  dei   cittadini   italiani   residenti
all'estero alla vita politica nazionale. 
  3. La RAI, attraverso le competenti strutture, realizza almeno  due
Tribune elettorali televisive e due radiofoniche per  ciascuna  delle
ripartizioni della circoscrizione estero di cui all'articolo 6, comma
1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, con  la  partecipazione  dei
rappresentanti delle liste ammesse alle elezioni. Tali  Tribune  sono
trasmesse secondo modalita' idonee a garantirne la fruizione da parte
di tutti gli elettori della circoscrizione  estero.  In  particolare,
per quanto riguarda le Tribune televisive, esse sono trasmesse da RAI
Italia e devono essere replicate con collocazioni in palinsesto  tali
da garantire la visione  di  piu'  repliche,  in  orari  di  maggiore
ascolto su tutta la superficie dei territori delle ripartizioni  alle
quali si riferisce ciascuna Tribuna. Le Tribune  elettorali  riferite
alla ripartizione a) e  alla  ripartizione  d)  della  circoscrizione
estero, di cui al predetto  articolo  6,  comma  1,  della  legge  27
dicembre 2001, n. 459, sono anche trasmesse almeno due volte ciascuna
da RAIUNO in orari di maggiore ascolto. 
  4. Al fine di garantire agli elettori della  circoscrizione  estero
la possibilita' di seguire lo svolgimento della  campagna  elettorale
radiotelevisiva in Italia, la RAI cura che alcune delle  trasmissioni
di cui agli articoli 4 e 6 siano ritrasmesse  all'estero,  garantendo
comunque complessivamente la presenza equilibrata di tutti i soggetti
politici aventi diritto,  ed  assicura  che  le  stesse  trasmissioni
siano, per quanto possibile, collocate in palinsesto su RAIUNO. 
  5. Nei venti giorni precedenti il  primo  giorno  previsto  per  le
votazioni nelle circoscrizioni estero, la RAI e' tenuta a predisporre
una striscia a cadenza settimanale della durata  di  quindici  minuti
che informi sulle iniziative adottate e comunicate  alla  rete  dalle
liste elettorali durante la campagna  elettorale.  Tale  trasmissione
andra' in onda su RAIUNO e RAI Italia in orari di maggiore ascolto. 
  6. La RAI trasmette altresi', anche in differita, le interviste  di
cui all'articolo 10 e le conferenze-stampa di  cui  all'articolo  11.
Queste ultime sono programmate in modo da garantire comunque orari di
buon ascolto in tutte le ripartizioni della circoscrizione estero.