Art. 18 
 
 
           Comunicazioni e consultazione della Commissione 
 
  1. I calendari delle Tribune e le loro  modalita'  di  svolgimento,
incluso l'esito dei sorteggi,  sono  preventivamente  trasmessi  alla
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza  dei
servizi radiotelevisivi. 
  2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente regolamento
sulla  Gazzetta  Ufficiale  la  RAI  comunica  all'Autorita'  per  le
garanzie nelle comunicazioni e  alla  Commissione  il  calendario  di
massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a)
e b), pianificate fino alla data del  voto  oltre  che,  il  venerdi'
precedente  la  messa  in  onda,  il  calendario  settimanale   delle
trasmissioni programmate. 
  3. Entro le  ore  12  di  ogni  venerdi',  sino  al  termine  della
competizione  elettorale,  la  RAI  comunica   alla   Commissione   e
all'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni,  su  supporto
informatico, il calendario  settimanale  delle  trasmissioni  di  cui
all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) effettuate, indicando  i
temi trattati, i soggetti  politici  invitati,  la  ripartizione  dei
tempi garantiti a ciascuna forza politica,  nonche'  la  suddivisione
per genere delle presenze e i dati  Auditel  degli  ascolti  medi  di
ciascuna trasmissione. 
  4. La documentazione di cui al precedente comma e'  contestualmente
pubblicata e scaricabile dal sito www.raiparlamento.rai.it. 
  5. La RAI deve fornire settimanalmente alla Commissione i  dati  di
monitoraggio del  pluralismo  relativi  alle  testate  giornalistiche
regionali per le Regioni interessate dalle  consultazioni  elettorali
regionali. 
  6. La documentazione di cui al precedente comma e'  contestualmente
pubblicata e scaricabile dal sito www.raiparlamento.rai.it e sul sito
www.tgr.rai.it. 
  7. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito  l'Ufficio
di Presidenza, tiene i contatti con la RAI che si  rendono  necessari
per l'attuazione della presente delibera,  in  particolare  valutando
gli atti  di  cui  ai  commi  precedenti  e  definendo  le  questioni
specificamente menzionate  dal  presente  provvedimento,  nonche'  le
ulteriori questioni controverse che non  ritenga  di  rimettere  alla
Commissione.