Art. 19 
 
 
Responsabilita'  del  Consiglio  d'amministrazione  e  del  Direttore
                              generale 
 
  1. Il Consiglio d'amministrazione ed il  Direttore  generale  della
RAI sono  impegnati,  nell'ambito  delle  rispettive  competenze,  ad
assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel
presente regolamento, riferendone  tempestivamente  alla  Commissione
parlamentare. Per le Tribune  essi  potranno  essere  sostituiti  dal
Direttore competente. 
  2. Qualora dal monitoraggio dei dati  quantitativi  e  qualitativi,
considerati su base settimanale a partire dalla data di  convocazione
dei comizi elettorali, emergessero costanti o comunque  significativi
disequilibri nei programmi a contenuto informativo  non  giustificati
da oggettive esigenze informative, la Direzione generale della RAI e'
chiamata a richiedere alla testata interessata misure di riequilibrio
a favore delle coalizioni o dei soggetti politici danneggiati. 
  3. La violazione della presente disciplina costituisce inosservanza
agli indirizzi della Commissione di vigilanza ai sensi  dell'articolo
1, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249. 
  La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 4 gennaio 2013 
 
                                                Il presidente: Zavoli