Art. 2 
 
 
      Tipologia della programmazione RAI in periodo elettorale 
 
  1.  Nel  periodo   di   vigenza   della   presente   delibera,   la
programmazione  radiotelevisiva  della  RAI,  avente  ad  oggetto  le
trasmissioni di cui al  presente  provvedimento,  ha  luogo  in  sede
nazionale per le elezioni  politiche  e  in  sede  regionale  per  le
elezioni regionali nel Lazio, in Lombardia e  in  Molise.  In  ambito
nazionale, la programmazione di  cui  alla  presente  delibera  viene
diffusa dalla RAI sulle reti generaliste e puo' essere  trasmessa  in
replica  anche  su   altri   canali   preferibilmente   a   contenuto
informativo.   La    programmazione    televisiva    e'    realizzata
esclusivamente nelle forme e con le modalita' indicate di seguito: 
    a) la comunicazione politica, di cui  all'articolo  4,  comma  1,
della legge 22 febbraio 2000, n. 28, puo' effettuarsi mediante  forme
di contraddittorio, interviste ed ogni altra forma  che  consenta  il
raffronto in condizioni di parita' tra  i  soggetti  politici  aventi
diritto a norma degli articoli 3, 4 e 5. Essa si realizza mediante le
Tribune elettorali e politiche disposte  dalla  Commissione,  di  cui
all'articolo  8  del  presente  provvedimento,  nonche'  i   messaggi
autogestiti di cui  all'articolo  9  e  con  le  eventuali  ulteriori
trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente  disposte  dalla
RAI, di cui agli articoli 4 e 5. Le  trasmissioni  possono  prevedere
anche la partecipazione di giornalisti o  giornaliste  che  rivolgono
domande ai partecipanti; 
    b) i messaggi politici autogestiti di cui all'articolo  4,  comma
3, della legge 22 febbraio  2000,  n.  28,  sono  realizzati  con  le
modalita' di cui all'articolo 9; 
    c) l'informazione  e'  assicurata,  secondo  i  principi  di  cui
all'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e nelle modalita'
previste dal  successivo  articolo  6,  mediante  i  telegiornali,  i
giornali radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni  altro
programma di  contenuto  informativo  a  rilevante  caratterizzazione
giornalistica, correlati ai temi  dell'attualita'  e  della  cronaca,
purche' la loro responsabilita' sia ricondotta a quella di specifiche
testate   giornalistiche   registrate    ai    sensi    dell'articolo
32-quinquies, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177
(Testo unico della radiotelevisione),  come  modificato  dal  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 44; 
    d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione  nazionale
o regionale della RAI non e' ammessa, ad alcun titolo, la presenza di
candidati, di esponenti politici o comunque  di  persone  chiaramente
riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per  il  ruolo  che
ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, e non
possono essere trattati temi di evidente rilevanza elettorale ne' che
riguardino vicende o  fatti  personali  di  personaggi  politici.  E'
indispensabile  garantire,  laddove  il  format  della   trasmissione
preveda l'intervento di un opinionista a sostegno di  una  tesi,  uno
spazio adeguato anche alla  rappresentazione  di  altre  sensibilita'
culturali in ossequio al principio non solo del pluralismo, ma  anche
del   contraddittorio,   della   completezza   e    dell'oggettivita'
dell'informazione stessa. Cio' e' ancor piu'  necessario  per  quelle
trasmissioni che, apparentemente di satira o di  varieta',  diventano
poi occasione per dibattere temi di attualita' politica, senza quelle
tutele previste per trasmissioni piu' propriamente giornalistiche. 
  2. Le disposizioni di cui alle lettere a), b), c) e  d)  del  comma
precedente si applicano altresi' alla programmazione regionale  della
RAI nelle Regioni in cui si voti per l'elezione del Presidente  della
Giunta regionale e del Consiglio regionale.