Art. 2 Tipologia della programmazione RAI in periodo elettorale 1. Nel periodo di vigenza della presente delibera, la programmazione radiotelevisiva della RAI, avente ad oggetto le trasmissioni di cui al presente provvedimento, ha luogo in sede nazionale per le elezioni politiche e in sede regionale per le elezioni regionali nel Lazio, in Lombardia e in Molise. In ambito nazionale, la programmazione di cui alla presente delibera viene diffusa dalla RAI sulle reti generaliste e puo' essere trasmessa in replica anche su altri canali preferibilmente a contenuto informativo. La programmazione televisiva e' realizzata esclusivamente nelle forme e con le modalita' indicate di seguito: a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, puo' effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste ed ogni altra forma che consenta il raffronto in condizioni di parita' tra i soggetti politici aventi diritto a norma degli articoli 3, 4 e 5. Essa si realizza mediante le Tribune elettorali e politiche disposte dalla Commissione, di cui all'articolo 8 del presente provvedimento, nonche' i messaggi autogestiti di cui all'articolo 9 e con le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI, di cui agli articoli 4 e 5. Le trasmissioni possono prevedere anche la partecipazione di giornalisti o giornaliste che rivolgono domande ai partecipanti; b) i messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono realizzati con le modalita' di cui all'articolo 9; c) l'informazione e' assicurata, secondo i principi di cui all'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e nelle modalita' previste dal successivo articolo 6, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante caratterizzazione giornalistica, correlati ai temi dell'attualita' e della cronaca, purche' la loro responsabilita' sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32-quinquies, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico della radiotelevisione), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44; d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione nazionale o regionale della RAI non e' ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza elettorale ne' che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici. E' indispensabile garantire, laddove il format della trasmissione preveda l'intervento di un opinionista a sostegno di una tesi, uno spazio adeguato anche alla rappresentazione di altre sensibilita' culturali in ossequio al principio non solo del pluralismo, ma anche del contraddittorio, della completezza e dell'oggettivita' dell'informazione stessa. Cio' e' ancor piu' necessario per quelle trasmissioni che, apparentemente di satira o di varieta', diventano poi occasione per dibattere temi di attualita' politica, senza quelle tutele previste per trasmissioni piu' propriamente giornalistiche. 2. Le disposizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma precedente si applicano altresi' alla programmazione regionale della RAI nelle Regioni in cui si voti per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale.