Art. 3 
 
 
Disciplina relativa agli esponenti politici e ai titolari di  cariche
                       politico-istituzionali 
 
  1. Nel  periodo  compreso  tra  la  scadenza  del  termine  per  la
presentazione delle candidature e la mezzanotte  del  secondo  giorno
precedente la data delle elezioni, i candidati alle  elezioni  e  gli
esponenti dei partiti politici, e  comunque  le  persone  chiaramente
riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per  il  ruolo  che
ricoprono o  hanno  ricoperto  nelle  istituzioni  nell'ultimo  anno,
possono partecipare alle trasmissioni della  concessionaria  pubblica
esclusivamente nei programmi  e  con  le  modalita'  previste  per  i
rappresentanti delle liste e delle coalizioni.