Art. 3 Disciplina relativa agli esponenti politici e ai titolari di cariche politico-istituzionali 1. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, i candidati alle elezioni e gli esponenti dei partiti politici, e comunque le persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, possono partecipare alle trasmissioni della concessionaria pubblica esclusivamente nei programmi e con le modalita' previste per i rappresentanti delle liste e delle coalizioni.