Art. 4 Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale autonomamente disposte dalla RAI 1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la RAI programma trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale. Per comunicazione politica radiotelevisiva, ai fini del presente regolamento attuativo, si intende la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche. Alla comunicazione politica radiotelevisiva si applicano le disposizioni dei commi successivi. In ogni caso, in tali trasmissioni e' assicurata parita' di condizioni nell'esposizione di opinioni e posizioni politiche e un'equilibrata rappresentanza di genere tra le presenze. 2. Nelle trasmissioni di cui al comma 1, nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, gli spazi di comunicazione politica sono garantiti: a) nei confronti delle forze politiche che costituiscono Gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale; per i Gruppi parlamentari composti da forze politiche distinte, o rappresentate da sigle diverse, il Presidente del Gruppo individua, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentativita' con quelle di pariteticita', le forze politiche che di volta in volta rappresenteranno il Gruppo; nei confronti di delegazioni politiche con almeno 6 deputati o due senatori, costituite all'interno di Gruppi parlamentari secondo i rispettivi statuti da almeno tre anni, rappresentative di partiti e movimenti politici la cui condizione e attivita' sia desumibile da elementi oggettivi, certi e inequivoci; b) nei confronti delle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a), che hanno eletto con proprio simbolo almeno due rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo; c) nei confronti delle forze politiche, diverse da a) e b), che rappresentino, al momento dello scioglimento delle Camere, in seno al Gruppo Misto della Camera o del Senato, una componente di almeno tre parlamentari; d) nei confronti delle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c), che hanno eletto con proprio simbolo almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale e che sono oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482; 3. Nelle trasmissioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e di cui all'articolo 8, i tempi sono ripartiti per il 50% e in modo paritario ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), b) e c) e per il 50% tra i soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c) e d), in proporzione alla loro forza parlamentare. 4. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo e' garantito l'accesso: a) alle coalizioni di cui all'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, presenti con il medesimo simbolo in ambiti territoriali tali da interessare complessivamente almeno un quarto del totale degli elettori; b) alle liste di candidati di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, che sono presenti con il medesimo simbolo in ambiti territoriali tali da interessare complessivamente almeno un quarto del totale degli elettori ovvero che sono rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute. Le liste riferite a minoranze linguistiche, ancorche' presenti in una sola circoscrizione, hanno diritto a spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica irradiate esclusivamente nelle Regioni ove e' presente la minoranza linguistica stessa. 5. Il tempo disponibile e' ripartito con criterio paritario per meta', tra tutte le coalizioni di cui al comma 4, lettera a), e, per l'altra meta', tra tutte le liste di cui al comma 4, lettera b). 6. In rapporto al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunita' tra gli aventi diritto puo' essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di piu' trasmissioni, purche' ciascuna di queste abbia analoghe opportunita' di ascolto. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti degli aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equita' e di parita' di trattamento, e procedendo comunque entro la settimana successiva alle compensazioni che dovessero eccezionalmente rendersi necessarie. E' altresi' possibile realizzare trasmissioni anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti. 7. Le trasmissioni di cui al comma 1, i relativi responsabili, l'elenco degli aventi diritto, i tempi a loro disposizione e il calendario delle partecipazioni sono pubblicati sul sito www.raiparlamento.rai.it. 8. Al fine di mantenere i rapporti con la RAI che si rendono necessari per lo svolgimento delle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo gli aventi diritto indicano un loro rappresentante. 9. La responsabilita' delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche come definite all'articolo 2, comma 1, lettera c).