Art. 4 
 
 
Trasmissioni  di  comunicazione  politica  a   diffusione   nazionale
                  autonomamente disposte dalla RAI 
 
  1. Nel  periodo  di  vigenza  del  presente  provvedimento  la  RAI
programma  trasmissioni  di  comunicazione  politica   a   diffusione
nazionale. Per comunicazione politica radiotelevisiva,  ai  fini  del
presente regolamento attuativo, si intende la  diffusione  sui  mezzi
radiotelevisivi  di  programmi  contenenti  opinioni  e   valutazioni
politiche. Alla comunicazione politica radiotelevisiva  si  applicano
le  disposizioni  dei  commi  successivi.  In  ogni  caso,  in   tali
trasmissioni e' assicurata parita' di condizioni nell'esposizione  di
opinioni e posizioni politiche  e  un'equilibrata  rappresentanza  di
genere tra le presenze. 
  2. Nelle trasmissioni di cui al comma 1, nel periodo  compreso  tra
la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di
presentazione delle candidature, gli spazi di comunicazione  politica
sono garantiti: 
    a) nei confronti delle forze politiche che  costituiscono  Gruppo
in almeno un ramo del Parlamento nazionale; per i Gruppi parlamentari
composti da  forze  politiche  distinte,  o  rappresentate  da  sigle
diverse, il Presidente del  Gruppo  individua,  secondo  criteri  che
contemperino  le  esigenze  di  rappresentativita'  con   quelle   di
pariteticita',  le  forze   politiche   che   di   volta   in   volta
rappresenteranno il Gruppo; nei confronti  di  delegazioni  politiche
con almeno 6 deputati  o  due  senatori,  costituite  all'interno  di
Gruppi parlamentari secondo i rispettivi statuti da almeno tre  anni,
rappresentative di partiti e movimenti politici la cui  condizione  e
attivita' sia desumibile da elementi oggettivi, certi e inequivoci; 
    b) nei confronti delle forze politiche, diverse da quelle di  cui
alla lettera a), che hanno eletto  con  proprio  simbolo  almeno  due
rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo; 
    c) nei confronti delle forze politiche, diverse da a) e  b),  che
rappresentino, al momento dello scioglimento delle Camere, in seno al
Gruppo Misto della Camera o del Senato, una componente di almeno  tre
parlamentari; 
    d) nei confronti delle forze politiche, diverse da quelle di  cui
alle lettere a), b) e c), che hanno eletto con proprio simbolo almeno
un rappresentante nel Parlamento nazionale e che sono  oggettivamente
riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall'articolo
2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482; 
  3. Nelle trasmissioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e
di cui all'articolo 8, i tempi sono ripartiti per il 50%  e  in  modo
paritario ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a),  b)
e c) e per il 50% tra i soggetti di  cui  all'articolo  4,  comma  2,
lettere a), b), c) e d), in proporzione alla loro forza parlamentare. 
  4. Nel  periodo  compreso  tra  la  scadenza  del  termine  per  la
presentazione delle candidature e la mezzanotte  del  secondo  giorno
precedente  la   data   delle   elezioni,   nelle   trasmissioni   di
comunicazione politica di  cui  al  presente  articolo  e'  garantito
l'accesso: a) alle coalizioni di cui all'articolo 14-bis del  decreto
del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361,  presenti  con
il medesimo  simbolo  in  ambiti  territoriali  tali  da  interessare
complessivamente almeno un quarto del totale degli elettori; b)  alle
liste di candidati di cui all'articolo 14 del decreto del  Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361,  che  sono  presenti  con  il
medesimo  simbolo  in  ambiti  territoriali   tali   da   interessare
complessivamente almeno un quarto del totale  degli  elettori  ovvero
che sono rappresentative di minoranze linguistiche  riconosciute.  Le
liste riferite a minoranze linguistiche, ancorche'  presenti  in  una
sola circoscrizione, hanno diritto  a  spazi  nelle  trasmissioni  di
comunicazione politica irradiate esclusivamente nelle Regioni ove  e'
presente la minoranza linguistica stessa. 
  5. Il tempo disponibile e' ripartito  con  criterio  paritario  per
meta', tra tutte le coalizioni di cui al comma 4, lettera a), e,  per
l'altra meta', tra tutte le liste di cui al comma 4, lettera b). 
  6. In rapporto al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili,
il principio delle pari opportunita'  tra  gli  aventi  diritto  puo'
essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione,
anche nell'ambito di un ciclo di piu' trasmissioni, purche'  ciascuna
di queste abbia analoghe opportunita' di ascolto.  In  ogni  caso  la
ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica
nei confronti degli aventi diritto deve  essere  effettuata  su  base
settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equita'  e  di
parita' di trattamento, e  procedendo  comunque  entro  la  settimana
successiva alle compensazioni che dovessero eccezionalmente  rendersi
necessarie.  E'  altresi'  possibile  realizzare  trasmissioni  anche
mediante la partecipazione di giornalisti che  rivolgono  domande  ai
partecipanti. 
  7. Le trasmissioni di cui al  comma  1,  i  relativi  responsabili,
l'elenco degli aventi diritto, i  tempi  a  loro  disposizione  e  il
calendario   delle   partecipazioni   sono   pubblicati   sul    sito
www.raiparlamento.rai.it. 
  8. Al fine di mantenere i  rapporti  con  la  RAI  che  si  rendono
necessari per lo  svolgimento  delle  trasmissioni  di  comunicazione
politica di cui al presente articolo gli aventi diritto  indicano  un
loro rappresentante. 
  9.  La  responsabilita'  delle  trasmissioni  di  cui  al  presente
articolo deve  essere  ricondotta  a  quella  di  specifiche  testate
giornalistiche come definite all'articolo 2, comma 1, lettera c).