Art. 5 Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione regionale autonomamente disposte dalla RAI 1. Nel periodo di vigenza del presente regolamento la RAI programma nelle Regioni di cui all'articolo 2, comma 2, trasmissioni di comunicazione politica a diffusione regionale. Per comunicazione politica radiotelevisiva, ai fini del presente regolamento attuativo, si intende la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche. Alla comunicazione politica radiotelevisiva si applicano le disposizioni dei commi successivi. In ogni caso, in tali trasmissioni e' assicurata parita' di condizioni nell'esposizione di opinioni e posizioni politiche e un'equilibrata rappresentanza di genere tra le presenze. 2. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, nelle trasmissioni di cui al comma 1 del presente articolo e' garantito l'accesso alle forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo nei Consigli regionali. 3. Nelle trasmissioni di cui al comma 1 del presente articolo, il tempo disponibile deve essere ripartito in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi nei Consigli regionali. 4. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo e' garantito l'accesso: a) alle liste regionali ovvero ai gruppi di liste o alle coalizioni di liste collegate alla carica di Presidente della Giunta regionale; b) alle forze politiche che presentano liste di candidati per l'elezione dei Consigli regionali; 5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4 il tempo disponibile deve essere ripartito per una meta' in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera a) e per una meta' in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera b). 6. Al fine di mantenere i rapporti con la RAI, sede regionale, che si rendono necessari per lo svolgimento delle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo gli aventi diritto indicano il loro rappresentante nel numero di: a) tre delle liste che compongono le coalizioni di cui al comma 4, lettera a). In caso di dissenso prevalgono le proposte formulate a maggioranza; b) uno per le forze politiche di cui al comma 4, lettera b). 7. In rapporto al numero dei partecipanti ed agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunita' tra gli aventi diritto puo' essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di piu' trasmissioni, purche' ciascuna di queste abbia analoghe opportunita' di ascolto. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo la parita' di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di programmazione. E' altresi' possibile realizzare trasmissioni anche mediante la partecipazione di giornalisti, anche appartenenti ad altre testate e a titolo non oneroso, che rivolgono domande ai partecipanti, assicurando imparzialita' e pari opportunita' nel confronto tra i soggetti politici. La lista dei giornalisti accreditati e' pubblicata sul sito www.tgr.rai.it. 8. Le trasmissioni di cui al comma 1, i relativi responsabili, l'elenco degli aventi diritto, i tempi a loro disposizione e il calendario delle partecipazioni saranno pubblicati su www.tgr.rai.it. 9. La responsabilita' delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche come definite all'articolo 2, comma 1, lettera c).