Art. 5 
 
 
Trasmissioni  di  comunicazione  politica  a   diffusione   regionale
                  autonomamente disposte dalla RAI 
 
  1. Nel periodo di vigenza del presente regolamento la RAI programma
nelle Regioni  di  cui  all'articolo  2,  comma  2,  trasmissioni  di
comunicazione politica  a  diffusione  regionale.  Per  comunicazione
politica radiotelevisiva, ai fini del presente regolamento attuativo,
si intende la  diffusione  sui  mezzi  radiotelevisivi  di  programmi
contenenti  opinioni  e  valutazioni  politiche.  Alla  comunicazione
politica radiotelevisiva  si  applicano  le  disposizioni  dei  commi
successivi. In ogni caso, in tali trasmissioni e' assicurata  parita'
di condizioni nell'esposizione di opinioni e  posizioni  politiche  e
un'equilibrata rappresentanza di genere tra le presenze. 
  2. Nel periodo compreso tra la  data  di  convocazione  dei  comizi
elettorali e quella del termine di presentazione  delle  candidature,
nelle trasmissioni di  cui  al  comma  1  del  presente  articolo  e'
garantito  l'accesso  alle  forze  politiche  che  costituiscono   un
autonomo gruppo nei Consigli regionali. 
  3. Nelle trasmissioni di cui al comma 1 del presente  articolo,  il
tempo  disponibile  deve  essere  ripartito   in   proporzione   alla
consistenza dei rispettivi gruppi nei Consigli regionali. 
  4. Nel  periodo  compreso  tra  la  scadenza  del  termine  per  la
presentazione delle candidature e la mezzanotte  del  secondo  giorno
precedente  la   data   delle   elezioni,   nelle   trasmissioni   di
comunicazione politica di  cui  al  presente  articolo  e'  garantito
l'accesso: 
    a) alle  liste  regionali  ovvero  ai  gruppi  di  liste  o  alle
coalizioni di liste collegate alla carica di Presidente della  Giunta
regionale; 
    b) alle forze politiche che presentano  liste  di  candidati  per
l'elezione dei Consigli regionali; 
  5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4 il tempo  disponibile  deve
essere ripartito per una meta' in parti uguali tra i soggetti di  cui
alla lettera a) e per una meta' in parti uguali tra i soggetti di cui
alla lettera b). 
  6. Al fine di mantenere i rapporti con la RAI, sede regionale,  che
si  rendono  necessari  per  lo  svolgimento  delle  trasmissioni  di
comunicazione politica di cui al presente articolo gli aventi diritto
indicano il loro rappresentante nel numero di: a) tre delle liste che
compongono le coalizioni di cui al comma 4, lettera a).  In  caso  di
dissenso prevalgono le proposte formulate a maggioranza; b)  uno  per
le forze politiche di cui al comma 4, lettera b). 
  7.  In  rapporto  al  numero  dei  partecipanti   ed   agli   spazi
disponibili, il principio delle  pari  opportunita'  tra  gli  aventi
diritto puo' essere realizzato, oltre che nell'ambito della  medesima
trasmissione, anche nell'ambito di un  ciclo  di  piu'  trasmissioni,
purche' ciascuna di queste abbia analoghe opportunita' di ascolto. In
ogni  caso  la  ripartizione  degli  spazi  nelle   trasmissioni   di
comunicazione politica nei confronti  dei  soggetti  politici  aventi
diritto deve essere effettuata su  base  settimanale,  garantendo  la
parita'  di   trattamento   nell'ambito   di   ciascun   periodo   di
programmazione. E' altresi' possibile realizzare  trasmissioni  anche
mediante la partecipazione  di  giornalisti,  anche  appartenenti  ad
altre testate e a  titolo  non  oneroso,  che  rivolgono  domande  ai
partecipanti,  assicurando  imparzialita'  e  pari  opportunita'  nel
confronto  tra  i  soggetti  politici.  La  lista   dei   giornalisti
accreditati e' pubblicata sul sito www.tgr.rai.it. 
  8. Le trasmissioni di cui al  comma  1,  i  relativi  responsabili,
l'elenco degli aventi diritto, i  tempi  a  loro  disposizione  e  il
calendario delle partecipazioni saranno pubblicati su www.tgr.rai.it. 
  9.  La  responsabilita'  delle  trasmissioni  di  cui  al  presente
articolo deve  essere  ricondotta  a  quella  di  specifiche  testate
giornalistiche come definite all'articolo 2, comma 1, lettera c).