Art. 6 
 
 
                            Informazione 
 
  1. Sono programmi di informazione quelli definiti  all'articolo  2,
comma 1, lettera c). 
  2. Nel periodo di vigenza  della  presente  delibera,  i  notiziari
diffusi dalla RAI e tutti gli altri programmi a contenuto informativo
debbono garantire la presenza  paritaria,  coerentemente  con  quanto
previsto dall'articolo 5 della legge n. 28  del  2000,  dei  soggetti
politici di cui all'articolo 4, se diffusi in ambito nazionale, e dei
soggetti di cui all'articolo 5, se diffusi in ambito regionale  nelle
Regioni  interessate  dalle   consultazioni   elettorali   regionali,
uniformandosi  con  particolare  rigore  ai  criteri  di  tutela  del
pluralismo,   della   completezza,   della    imparzialita',    della
obiettivita', dell'equilibrata rappresentanza di genere e di  parita'
di  trattamento  tra  le  diverse  forze   politiche,   evitando   di
determinare,  anche  indirettamente,  situazioni   di   vantaggio   o
svantaggio per determinate forze politiche. I direttori  responsabili
dei notiziari sono tenuti ad acquisire  settimanalmente  i  dati  del
monitoraggio   del   pluralismo   relativi   alla   testata   diretta
dall'Istituto cui fa riferimento l'Autorita' per  le  garanzie  nelle
comunicazioni. 
  3. In particolare i direttori responsabili dei programmi di cui  al
presente articolo, nonche' i loro conduttori e registi, osservano  in
maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione  al  precedente
comma 2,  considerando  non  solo  le  presenze  e  le  posizioni  di
candidati, di esponenti politici o comunque  di  persone  chiaramente
riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per  il  ruolo  che
ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni  nell'ultimo  anno,  ma
anche le posizioni di  contenuto  politico  espresse  da  soggetti  e
persone non direttamente partecipanti alla  competizione  elettorale.
Essi curano che l'organizzazione  e  lo  svolgimento  del  programma,
anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle
vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in
studio, risultino inequivocabilmente  finalizzati  ad  assicurare  il
rispetto dei criteri di cui al comma 2. 
  Inoltre essi curano che gli utenti non siano  oggettivamente  nella
condizione  di  poter  attribuire,  in  base  alla   conduzione   del
programma, specifici  orientamenti  politici  ai  conduttori  o  alla
testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un
uso ingiustificato di riprese con  presenza  diretta  di  membri  del
Governo, di esponenti politici  o  comunque  di  persone  chiaramente
riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per  il  ruolo  che
ricoprono o  hanno  ricoperto  nelle  istituzioni  nell'ultimo  anno.
Infine essi osservano comunque in  maniera  particolarmente  rigorosa
ogni cautela  atta  ad  evitare  che  si  determinino  situazioni  di
vantaggio per determinate forze politiche o  determinati  competitori
elettorali, prestando anche la massima attenzione alla  scelta  degli
esponenti politici invitati e alle posizioni  di  contenuto  politico
espresse dagli altri ospiti; a tal  fine  deve  essere  garantito  il
contraddittorio in condizioni di effettiva parita',  in  assenza  del
quale non possono essere trattati temi di chiara rilevanza  politica,
ovvero  che  riguardino  vicende  o  fatti  personali  di  personaggi
politici. 
  4. Per quanto riguarda  i  programmi  di  informazione  di  cui  al
presente articolo, i  rappresentanti  delle  istituzioni  partecipano
secondo le regole stabilite dalla legge n. 28 del 2000  per  tutti  i
candidati  e  gli  esponenti  politici,  salvo  nei   casi   in   cui
intervengano su materie inerenti l'esclusivo esercizio delle funzioni
istituzionali svolte. 
  5.   La   RAI   pubblica   quotidianamente   sul    proprio    sito
www.raiparlamento.rai.it  i  dati  del  monitoraggio  del  pluralismo
relativi ad ogni testata e gli indici di ascolto. 
  6. Nel periodo disciplinato dal presente regolamento i programmi di
approfondimento  informativo,  qualora  in  essi   assuma   carattere
rilevante     l'esposizione     di     opinioni     e     valutazioni
politico-elettorali,  sono  tenuti  a  garantire  la  piu'  ampia  ed
equilibrata  presenza  e  possibilita'  di  espressione  ai   diversi
soggetti politici. 
  7. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse  da  quelle  di
comunicazione politica,  dai  messaggi  politici  autogestiti  e  dai
programmi di informazione  ricondotti  sotto  la  responsabilita'  di
specifiche testate giornalistiche, non e' ammessa, ad  alcun  titolo,
la presenza di  candidati  o  di  esponenti  politici  o  di  persone
chiaramente riconducibili a soggetti politici, a partiti e alle liste
concorrenti e non possono essere trattati temi di evidente  rilevanza
politica ed elettorale, ne' che riguardino vicende o fatti  personali
di personaggi politici. 
  8. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi  precedenti,  e  il
ripristino di eventuali squilibri accertati, e' assicurato  d'ufficio
dall'Autorita' per le garanzie  nelle  comunicazioni  secondo  quanto
previsto dalle norme vigenti. 
  9.   La   RAI   pubblica   quotidianamente   sul    proprio    sito
www.raiparlamento.rai.it  i  dati  del  monitoraggio  del  pluralismo
relativi ad ogni testata informando altresi' sui  tempi  garantiti  a
ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente,  il
calendario  settimanale  delle  trasmissioni   effettuate,   i   temi
trattati, i  soggetti  politici  invitati,  la  programmazione  della
settimana successiva e gli indici di ascolto. 
  10.  La  RAI  comunica  all'Autorita'   per   le   garanzie   nelle
comunicazioni  ed  alla  Commissione   parlamentare   il   calendario
settimanale delle trasmissioni effettuate indicando i temi trattati e
i soggetti politici invitati,  nonche'  la  suddivisione  per  genere
delle presenze, ed informa altresi' sui tempi  garantiti  a  ciascuna
forza politica nei notiziari della settimana precedente.