Art. 7 Illustrazione delle modalita' di voto e presentazione delle liste 1. A far luogo almeno dal decimo giorno precedente il termine di presentazione delle candidature, e fino a tale data, la RAI predispone e trasmette, anche nei suoi siti web, una scheda televisiva e una radiofonica, nonche' una o piu' pagine televideo, che illustrano gli adempimenti previsti per la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste. 2. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, la RAI predispone e trasmette schede televisive e radiofoniche che illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni in oggetto, con particolare riferimento ai sistemi elettorali e alle modalita' di espressione del voto. Nelle Regioni interessate dalle consultazioni elettorali regionali, tali schede dovranno essere trasmesse in orari e modalita' separate da quelle concernenti le consultazioni nazionali e in modo da non generare confusione. 3. Nell'ambito delle schede informative di cui al comma 2 sono altresi' illustrate le speciali modalita' di voto previste per gli elettori affetti da disabilita', con particolare riferimento a quelle previste per i malati intrasportabili. 4. Le schede o i programmi di cui al presente articolo sono trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e Tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua dei segni che le renda fruibili alle persone non udenti. 5. Le schede di cui al presente articolo saranno messe a disposizione on line per la trasmissione gratuita da parte delle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e locali disponibili oltre che essere caricate on line sui primi dieci siti di video sharing gratuiti.