Art. 7 
 
 
  Illustrazione delle modalita' di voto e presentazione delle liste 
 
  1. A far luogo almeno dal decimo giorno precedente  il  termine  di
presentazione  delle  candidature,  e  fino  a  tale  data,  la   RAI
predispone  e  trasmette,  anche  nei  suoi  siti  web,  una   scheda
televisiva e una radiofonica, nonche' una o  piu'  pagine  televideo,
che illustrano gli adempimenti previsti per  la  presentazione  delle
candidature e la sottoscrizione delle liste. 
  2. Nel  periodo  compreso  tra  la  scadenza  del  termine  per  la
presentazione delle candidature e la mezzanotte  del  secondo  giorno
precedente la data delle elezioni,  la  RAI  predispone  e  trasmette
schede  televisive  e  radiofoniche  che  illustrano  le   principali
caratteristiche  delle  consultazioni  in  oggetto,  con  particolare
riferimento ai sistemi elettorali e alle modalita' di espressione del
voto.  Nelle  Regioni  interessate  dalle  consultazioni   elettorali
regionali, tali schede dovranno essere trasmesse in orari e modalita'
separate da quelle concernenti le consultazioni nazionali e  in  modo
da non generare confusione. 
  3. Nell'ambito delle schede informative di  cui  al  comma  2  sono
altresi' illustrate le speciali modalita' di voto  previste  per  gli
elettori affetti da disabilita', con particolare riferimento a quelle
previste per i malati intrasportabili. 
  4. Le schede o  i  programmi  di  cui  al  presente  articolo  sono
trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari  e
Tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua  dei  segni
che le renda fruibili alle persone non udenti. 
  5.  Le  schede  di  cui  al  presente  articolo  saranno  messe   a
disposizione on line per la  trasmissione  gratuita  da  parte  delle
emittenti televisive e radiofoniche nazionali  e  locali  disponibili
oltre che essere caricate on line  sui  primi  dieci  siti  di  video
sharing gratuiti.