Art. 9 
 
 
                        Messaggi autogestiti 
 
  1. Dalla data di presentazione delle candidature la RAI  trasmette,
sia  sulle  reti  nazionali  sia  nelle  Regioni  interessate   dalle
consultazioni elettorali regionali, messaggi politici autogestiti  di
cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n.  28  ed
all'articolo 2, comma 1, lettera b) del presente provvedimento. 
  2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti,  in  ambito  nazionale,
tra i soggetti di  cui  all'articolo  4,  comma  4,  nonche'  tra  le
coalizioni di cui all'articolo 14-bis, comma 3, secondo periodo,  del
Testo unico per l'elezione della Camera dei  deputati  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 30  marzo  1957,  n.  361,  e
successive modificazioni,  quando  siano  presenti  in  tanti  ambiti
territoriali  da  interessare  almeno  un  quarto  del  totale  degli
elettori.  Nelle  singole  Regioni  interessate  dalle  consultazioni
elettorali regionali, gli spazi per i messaggi tra i soggetti di  cui
all'articolo 4, comma 4. 
  3. Entro il terzo giorno dalla data di approvazione della  presente
delibera,  la  RAI  comunica  all'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
comunicazioni  ed  alla  Commissione  il   numero   giornaliero   dei
contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui all'articolo  4,
comma 3, della legge  22  febbraio  2000,  n.  28,  nonche'  la  loro
collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessita' di
coprire piu' di una fascia oraria. Le indicazioni di cui all'articolo
4 della  legge  22  febbraio  2000,  n.  28,  si  intendono  riferite
all'insieme  della   programmazione   nazionale   e   regionale.   La
comunicazione  della  RAI  e'  valutata  dalla  Commissione  con   le
modalita' di cui all'articolo 18 del presente provvedimento. 
  4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi  a
seguito di loro specifica richiesta, che: 
    a) e' presentata alla sede di Roma della  RAI  ovvero  alle  sedi
regionali della RAI  delle  regioni  interessate  alla  consultazione
elettorale entro i due giorni  successivi  allo  scadere  dell'ultimo
termine per la presentazione delle candidature; 
    b) e' sottoscritta, se il messaggio cui e' riferita e'  richiesto
da  una  coalizione,  dal  capo  della  coalizione  e  dal  candidato
all'elezione a Presidente della Regione; 
    c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti; 
    d)  specifica  se  e  in  quale  misura  il  richiedente  intende
avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare  ricorso  a
filmati e registrazioni realizzati in proprio, purche' con tecniche e
standard equivalenti a quelli abituali della RAI.  Messaggi  prodotti
con il  contributo  tecnico  della  RAI  potranno  essere  realizzati
unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici  predisposti
dalla RAI nella sua sede di Roma, ovvero nelle sedi regionali  per  i
messaggi a diffusione regionale. 
  5. Entro il giorno successivo al termine di cui al comma 4, lettera
a),  la  RAI  provvede  a  ripartire  le  richieste   pervenute   nei
contenitori  mediante  sorteggio,   a   cui   possono   assistere   i
rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto. 
  6. Il  calendario  dei  contenitori  e  dei  relativi  messaggi  e'
pubblicato su www.raiparlamento.rai.it. 
  7.  I  messaggi  di  cui  al  presente  articolo   possono   essere
organizzati, su  richiesta  della  forza  politica  interessata,  con
modalita' che ne consentano la comprensione anche da  parte  dei  non
udenti. 
  8. Per quanto non e' espressamente previsto dal  presente  articolo
si applicano le disposizioni di cui all'articolo  4  della  legge  22
febbraio 2000, n. 28.