Art. 2 Contenuto della domanda 1. La domanda deve contenere a pena di esclusione dalla graduatoria, dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 relativa: a) Indicazione degli elementi atti ad individuare il soggetto richiedente, ed in particolare gli estremi della comunicazione del provvedimento di autorizzazione per fornitore di servizi di media audiovisivi in ambito locale rilasciato dal Ministero ai sensi della delibera n. 353/11/Cons per il marchio gia' precedentemente diffuso, fino alla completa digitalizzazione della regione di appartenenza in tecnologia analogica in virtu' di concessione o autorizzazione. b) Dichiarazione che l'impresa editrice ha assolto a tutti gli obblighi contabili relativi al pagamento del canone di concessione per gli anni pregressi e contributi ai sensi dell'art. 21 della delibera n. 353/11/Cons; c) il numero di codice fiscale e di partita I.V.A. del richiedente; d) la dichiarazione di aver presentato domanda di ammissione per l'anno 2011 alle provvidenze di cui all'art. 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422. L'adozione del provvedimento formale di ammissione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, ovvero l'adozione del parere favorevole all'ammissione stessa da parte della commissione per le provvidenze alle imprese di radiodiffusione televisiva di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, come sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 269 costituisce, in ogni caso condizione per l'erogazione totale del contributo; e) la dichiarazione di adesione al: 1) Codice di autoregolamentazione in materia di televendite e spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi similari, approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 14 maggio 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 4 giugno 2002; 2) Codice di autoregolamentazione sulla tutela dei minori in Tv, approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002; 3) Codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 21 gennaio 2008, n. 36; 2. Nella domanda devono essere indicati gli elementi previsti dall'art. 4, comma 1 del regolamento, con idonea documentazione atta a comprovare il possesso ovvero mediante dichiarazioni ai sensi del decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. In particolare, deve essere indicato: a) la media dei fatturati realizzati nel triennio 2009 - 2011, intendendosi per fatturato quanto previsto dall'art. 1, comma 4, ultimo periodo, del regolamento. Nel caso in cui l'emittente presenti la domanda per piu' regioni o province autonome, deve essere indicata la quota parte della media dei fatturati riferibile all'esercizio di ogni singola emittente televisiva in ciascuna regione o provincia autonoma; qualora tale indicazione non fosse possibile in quanto l'emittente televisiva realizza il proprio fatturato indistintamente sull'intero territorio servito, la media dei fatturati dell'emittente stessa dovra' essere suddivisa tra le regioni o province oggetto di domanda per l'ottenimento del contributo in rapporto alla popolazione servita in tali regioni o province autonome; b) il personale con rapporto di lavoro dipendente con carattere di subordinazione, applicato nell'anno 2011 esclusivamente allo svolgimento dell'attivita' televisiva di ogni singola emittente per il quale si chiede il contributo, suddiviso secondo le previsioni dell'art. 4, comma 1, lett. b) del regolamento; nel caso in cui l'emittente presenti la domanda per piu' regioni o province autonome deve essere indicata la quota parte del personale dipendente applicato allo svolgimento dell'attivita' televisiva in ciascuna regione o provincia autonoma; 3. La domanda deve, altresi', contenere: a) la dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 di essere in regola al momento della presentazione della domanda con il versamento dei contributi previdenziali per il numero dei dipendenti dichiarati a partire dal 1° gennaio 2011. b) la dichiarazione di non essere assoggettata a procedura concorsuale fallimentare, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), del regolamento; c) la dichiarazione di non essersi impegnata a trasmettere televendite per oltre l'80% della propria programmazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d), del regolamento; d) l'indicazione della Banca nonche' delle coordinate bancarie, comprensive dei codici Abi, Cab ed Iban, intestate alla societa' titolare dell'emittente nel quale effettuare il bonifico relativo al pagamento del contributo. 4. La domanda presentata dai soggetti che gestiscono piu' di una attivita', anche non televisiva, deve recare la dichiarazione di aver instaurato il regime di separazione contabile; nel caso in cui il richiedente presenti per la prima volta domanda per l'ottenimento del contributo di cui al comma 1 deve essere allegato alla domanda uno schema di bilancio predisposto ai sensi dell'art. 3 del regolamento con l'impegno ad instaurare entro l'esercizio in corso un regime di separazione contabile. 5. Ai fini della ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dell'ammontare annuo dello stanziamento previsto dall'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, il comitato regionale per le comunicazioni e, ove non costituito, il comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, deve trasmettere al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per le comunicazioni - Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione - di seguito denominato "Ministero", non oltre quindici giorni dalla scadenza del termine per l'invio delle domande per l'ottenimento del contributo, la seconda copia della domanda presentata da ciascuna emittente.