Art. 2 
 
 
                       Contenuto della domanda 
 
  1.  La  domanda  deve  contenere  a  pena   di   esclusione   dalla
graduatoria, dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', resa ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
n. 445 relativa: 
    a) Indicazione degli elementi atti  ad  individuare  il  soggetto
richiedente, ed in particolare gli estremi  della  comunicazione  del
provvedimento di autorizzazione per fornitore  di  servizi  di  media
audiovisivi in ambito locale rilasciato dal Ministero ai sensi  della
delibera n. 353/11/Cons per il marchio gia' precedentemente  diffuso,
fino alla completa digitalizzazione della regione di appartenenza  in
tecnologia analogica in virtu' di concessione o autorizzazione. 
    b) Dichiarazione che l'impresa editrice ha assolto  a  tutti  gli
obblighi contabili relativi al pagamento del  canone  di  concessione
per gli anni pregressi e  contributi  ai  sensi  dell'art.  21  della
delibera n. 353/11/Cons; 
    c)  il  numero  di  codice  fiscale  e  di  partita  I.V.A.   del
richiedente; 
    d) la dichiarazione di aver presentato domanda di ammissione  per
l'anno 2011 alle provvidenze di cui all'art. 7 del  decreto-legge  27
agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  27
ottobre  1993,  n.  422.  L'adozione  del  provvedimento  formale  di
ammissione, ai sensi del decreto del Presidente della  Repubblica  16
settembre 1996, n.  680,  ovvero  l'adozione  del  parere  favorevole
all'ammissione stessa da parte della commissione per  le  provvidenze
alle imprese di radiodiffusione televisiva  di  cui  all'art.  4  del
decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre  1996,  n.  680,
come sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 3  luglio
1997, n. 269 costituisce, in ogni caso  condizione  per  l'erogazione
totale del contributo; 
    e) la dichiarazione di adesione al: 
      1) Codice di autoregolamentazione in materia di  televendite  e
spot di televendita di beni e servizi di astrologia,  di  cartomanzia
ed assimilabili, di servizi relativi  ai  pronostici  concernenti  il
gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip,
lotterie e giochi similari, approvato dalla Commissione per l'assetto
del sistema radiotelevisivo il 14 maggio 2002  e  sottoscritto  dalle
emittenti e dalle associazioni firmatarie il 4 giugno 2002; 
      2) Codice di autoregolamentazione sulla tutela  dei  minori  in
Tv,  approvato  dalla   Commissione   per   l'assetto   del   sistema
radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle  emittenti  e
dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002; 
      3)  Codice  di  autoregolamentazione  delle   trasmissioni   di
commento degli avvenimenti sportivi, di cui al decreto  del  Ministro
delle comunicazioni 21 gennaio 2008, n. 36; 
  2. Nella domanda  devono  essere  indicati  gli  elementi  previsti
dall'art. 4, comma 1 del regolamento, con idonea documentazione  atta
a comprovare il possesso ovvero mediante dichiarazioni ai  sensi  del
decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
  In particolare, deve essere indicato: 
    a) la media dei fatturati realizzati nel triennio  2009  -  2011,
intendendosi per fatturato quanto  previsto  dall'art.  1,  comma  4,
ultimo periodo, del regolamento. Nel caso in cui l'emittente presenti
la domanda per piu' regioni o province autonome, deve essere indicata
la quota parte della media dei fatturati riferibile all'esercizio  di
ogni singola emittente televisiva in  ciascuna  regione  o  provincia
autonoma; qualora tale indicazione  non  fosse  possibile  in  quanto
l'emittente televisiva realizza il proprio fatturato  indistintamente
sull'intero territorio servito, la media dei fatturati dell'emittente
stessa dovra' essere suddivisa tra le regioni o province  oggetto  di
domanda per l'ottenimento del contributo in rapporto alla popolazione
servita in tali regioni o province autonome; 
    b) il personale con rapporto di lavoro dipendente  con  carattere
di  subordinazione,  applicato  nell'anno  2011  esclusivamente  allo
svolgimento dell'attivita' televisiva di ogni singola  emittente  per
il quale si chiede il contributo,  suddiviso  secondo  le  previsioni
dell'art. 4, comma 1, lett. b)  del  regolamento;  nel  caso  in  cui
l'emittente presenti la domanda per piu' regioni o province  autonome
deve  essere  indicata  la  quota  parte  del  personale   dipendente
applicato allo  svolgimento  dell'attivita'  televisiva  in  ciascuna
regione o provincia autonoma; 
  3. La domanda deve, altresi', contenere: 
    a) la dichiarazione resa ai  sensi  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445  di  essere  in  regola  al
momento della presentazione  della  domanda  con  il  versamento  dei
contributi previdenziali per il numero dei  dipendenti  dichiarati  a
partire dal 1° gennaio 2011. 
    b) la  dichiarazione  di  non  essere  assoggettata  a  procedura
concorsuale fallimentare, ai sensi dell'art. 2, comma  1,  lett.  b),
del regolamento; 
    c) la  dichiarazione  di  non  essersi  impegnata  a  trasmettere
televendite per oltre l'80% della propria  programmazione,  ai  sensi
dell'art. 2, comma 1, lett. d), del regolamento; 
    d) l'indicazione della Banca nonche' delle  coordinate  bancarie,
comprensive dei codici Abi, Cab  ed  Iban,  intestate  alla  societa'
titolare dell'emittente nel quale effettuare il bonifico relativo  al
pagamento del contributo. 
  4. La domanda presentata dai soggetti che gestiscono  piu'  di  una
attivita', anche non televisiva, deve recare la dichiarazione di aver
instaurato il regime di separazione contabile; nel  caso  in  cui  il
richiedente presenti per la prima volta domanda per l'ottenimento del
contributo di cui al comma 1 deve essere allegato  alla  domanda  uno
schema di bilancio predisposto ai sensi dell'art. 3  del  regolamento
con l'impegno ad instaurare entro l'esercizio in corso un  regime  di
separazione contabile. 
  5. Ai fini della ripartizione tra le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano dell'ammontare annuo dello stanziamento  previsto
dall'art. 45, comma 3, della  legge  23  dicembre  1998,  n.  448,  e
successive modificazioni, il comitato regionale per le  comunicazioni
e,  ove  non  costituito,  il  comitato  regionale  per   i   servizi
radiotelevisivi,  deve  trasmettere  al  Ministero   dello   sviluppo
economico - Dipartimento per le comunicazioni  -  Direzione  generale
per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione -  di
seguito denominato  "Ministero",  non  oltre  quindici  giorni  dalla
scadenza del termine per l'invio delle domande per l'ottenimento  del
contributo, la seconda copia della  domanda  presentata  da  ciascuna
emittente.