Art. 3 
 
 
          Predisposizione e trasmissione della graduatoria 
 
  1. Entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente  bando,  i
comitati regionali per le comunicazioni  e,  ove  non  costituiti,  i
comitati regionali per i servizi  radiotelevisivi,  provvedono,  dopo
aver accertato l'effettiva sussistenza dei requisiti per  beneficiare
del  contributo,  a  predisporre  le   relative   graduatorie   e   a
comunicarle,  entro  trenta  giorni  dalla  loro   approvazione,   al
Ministero,  rendendole,  contestualmente  pubbliche.  Le  graduatorie
devono indicare analiticamente la media dei fatturati e il  personale
dipendente di cui all'art.  4  del  regolamento  nonche'  i  relativi
punteggi attribuiti secondo quanto indicato nella tabella A  allegata
allo  stesso  regolamento.  Non  e'   consentito   l'inserimento   in
graduatoria  di  emittenti  che  ricadano  nelle  condizioni  di  cui
all'art. 5, comma 2, del regolamento, fatto salvo quanto ivi previsto
per le emittenti televisive private a carattere comunitario. 
  2. I comitati regionali per le comunicazioni e, ove non costituiti,
i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, entro i 60 giorni
successivi alla predisposizione delle graduatorie di cui al comma  1,
fermo restando il disposto dell'art. 71, comma  1,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 455, sono  tenuti  a
verificare le dichiarazioni delle emittenti collocate in  graduatoria
riferite agli elementi di cui all'art. 4, comma 1, lettere a)  e  b),
del regolamento, ove le medesime non siano state corredate,  all'atto
della domanda, dalla documentazione  di  cui  all'art.  7,  comma  1,
lettere a) e b), del regolamento. I medesimi organi  sono,  altresi',
tenuti a disporre le verifiche previste dal citato art. 7, commi 2  e
3, del regolamento.