Art. 3 Predisposizione e trasmissione della graduatoria 1. Entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente bando, i comitati regionali per le comunicazioni e, ove non costituiti, i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, provvedono, dopo aver accertato l'effettiva sussistenza dei requisiti per beneficiare del contributo, a predisporre le relative graduatorie e a comunicarle, entro trenta giorni dalla loro approvazione, al Ministero, rendendole, contestualmente pubbliche. Le graduatorie devono indicare analiticamente la media dei fatturati e il personale dipendente di cui all'art. 4 del regolamento nonche' i relativi punteggi attribuiti secondo quanto indicato nella tabella A allegata allo stesso regolamento. Non e' consentito l'inserimento in graduatoria di emittenti che ricadano nelle condizioni di cui all'art. 5, comma 2, del regolamento, fatto salvo quanto ivi previsto per le emittenti televisive private a carattere comunitario. 2. I comitati regionali per le comunicazioni e, ove non costituiti, i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, entro i 60 giorni successivi alla predisposizione delle graduatorie di cui al comma 1, fermo restando il disposto dell'art. 71, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 455, sono tenuti a verificare le dichiarazioni delle emittenti collocate in graduatoria riferite agli elementi di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b), del regolamento, ove le medesime non siano state corredate, all'atto della domanda, dalla documentazione di cui all'art. 7, comma 1, lettere a) e b), del regolamento. I medesimi organi sono, altresi', tenuti a disporre le verifiche previste dal citato art. 7, commi 2 e 3, del regolamento.