Art. 3 
 
  Non appena  ultimate  le  operazioni  di  assegnazione  di  cui  al
precedente articolo, avra' inizio il  collocamento  della  sedicesima
tranche dei titoli stessi per un importo massimo pari al 15 per cento
dell'ammontare nominale collocato nell'asta «ordinaria» relativa alla
tranche di cui all'art. 1 del presente decreto. 
  Tale  tranche  supplementare   sara'   riservata   agli   operatori
«specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi  dell'art.  23
del decreto ministeriale n. 216 del 2009, citato nelle premesse,  che
abbiano partecipato all'asta  della  quindicesima  tranche  e  verra'
ripartita con le modalita' di seguito indicate. 
  La  tranche   supplementare   verra'   collocata   al   prezzo   di
aggiudicazione determinato nell'asta relativa  alla  tranche  di  cui
all'art. 1 del presente decreto e verra' assegnata con  le  modalita'
indicate negli articoli 13 e 14 del citato decreto  del  25  novembre
2010, in quanto applicabili. 
  Gli   «specialisti»   potranno    partecipare    al    collocamento
supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino  alle  ore
15,30 del giorno 14 gennaio 2013. 
  Le offerte non pervenute entro il  suddetto  termine  non  verranno
prese in considerazione. 
  L'importo  spettante  di  diritto  a  ciascuno  «specialista»   nel
collocamento supplementare sara' determinato nella maniera seguente: 
    per un importo pari  al  10  per  cento  dell'ammontare  nominale
collocato nell'asta «ordinaria», l'ammontare attribuito sara'  uguale
al rapporto fra il valore dei certificati di cui  lo  specialista  e'
risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei  CCTeu
ed il totale complessivamente assegnato, nelle  medesime  aste,  agli
operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare;  nelle
predette aste verra' compresa quella di cui all'art. 1  del  presente
decreto e verranno escluse quelle relative ad eventuali operazioni di
concambio, nonche' quella  relativa  ai  CCTeu  15  dicembre  2011-15
giugno 2017 emessi contestualmente; 
    per un importo ulteriore  pari  al  5  per  cento  dell'ammontare
nominale collocato nell'asta ordinaria, sara' attribuito in base alla
valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance  relativa  agli
specialisti  medesimi,  rilevata  trimestralmente   sulle   sedi   di
negoziazione all'ingrosso selezionate  ai  sensi  degli  articoli  23
(commi 10, 11, 13 e 14) e 28 (comma 2) del  decreto  ministeriale  n.
216 del 22 dicembre 2009, citato  nelle  premesse;  tale  valutazione
viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi. 
  Le richieste  saranno  soddisfatte  assegnando  prioritariamente  a
ciascuno «specialista» il minore tra  l'importo  richiesto  e  quello
spettante di diritto. Qualora uno  o  piu'  «specialisti»  presentino
richieste inferiori a quelle loro spettanti di  diritto,  ovvero  non
effettuino alcuna  richiesta,  la  differenza  sara'  assegnata  agli
operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di
diritto. 
  Delle operazioni  relative  al  collocamento  supplementare  verra'
redatto apposito verbale.