IL DIRETTORE GENERALE 
    per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n.  283,  modificato
dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del
Ministero della  Salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato". 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995)  concernenti
"Aspetti applicativi delle nuove norme in materia  di  autorizzazione
di prodotti fitosanitari"; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti,   come
modificato dal Decreto del Presidente della  Repubblica  28  febbraio
2012, n. 55, concernente ii regolamento di modifica del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; 
  Visto il regolamento (CE) n. 107/2009 del parlamento europeo e  del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo  80  concernente
"misure transitorie"; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Vista la domanda presentata in data 7 settembre  2010  dall'impresa
CP Agro (Ireland) Ltd,  con  sede  legale  in  Arthur  Cox  Building,
Earlsfort  Terrace,  Dublin   2   (Irlanda),   intesa   ad   ottenere
l'autorizzazione   all'immissione   in   commercio    del    prodotto
fitosanitario  denominato  ACOMAC,  contenete  la   sostanza   attiva
glifosate, uguale al prodotto di riferimento denominato Fandango  360
SL registrato al n. 4833, con D.D. in data 3 agosto 1982,  modificato
successivamente con decreti di cui  l'ultimo  in  data  20  settembre
2012, dell'impresa Monsanto Agricoltura Spa; 
  Considerato altresi'  che  il  prodotto  di  riferimento  e'  stato
ri-registrato in conformita' all'Allegato III del decreto legislativo
194/95 e valutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato  VI
sulla base del dossier MON 2139; 
  Rilevato che la  verifica  tecnico-amministrativa  dell'ufficio  ha
accertato la sussistenza dei requisiti per  l'applicazione  dell'art.
10 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n.  290,  ed  in  particolare  che  sussiste  legittimo  accordo  tra
l'impresa CP Agro (Ireland) Ltd e' l'impresa titolare del prodotto di
riferimento; 
  Visto il decreto ministeriale del  26  marzo  2002  di  recepimento
della direttiva 2001/99/CE  relativa  all'iscrizione  della  sostanza
attiva glifosate nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95; 
  Visto il decreto ministeriale del 30 dicembre 2010  di  recepimento
della direttiva 2010/77/CE che proroga la scadenza dell'iscrizione in
Allegato I della sostanza attiva glifosate fino al 31 dicembre 2015; 
  Considerato che la direttiva 91/414/CEE  e'  stata  sostituita  dal
Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva  in  questione
ora e' considerata approvata ai  sensi  del  suddetto  Regolamento  e
riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011; 
  Considerato  che  per  il  prodotto  fitosanitario   l'Impresa   ha
ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra
citato decreto di recepimento per la sostanza attiva glifosate; 
  Ritenuto di limitare la validita' dell'autorizzazione al 31  maggio
2015, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  A decorrere dalla data del presente decreto e  fino  al  31  maggio
2015, l'impresa CP Agro (Ireland) Ltd, con sede legale in Arthur  Cox
Building, Earlsfort Terrace, Dublin 2 (Irlanda),  e'  autorizzata  ad
immettere in commercio il prodotto  fitosanitario  denominato  ACOMAC
con  la  composizione  e  alle  condizioni  indicate   nell'etichetta
allegata al presente decreto. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da L 0,1 - 0,25 -  0,50  -
0,75 - 1 - 5 - 10 - 20. 
  Il prodotto e' importato dagli stabilimenti delle Imprese estere: 
  Monsanto Europe S.A./N.V. - 2040 Antwerp, Scheldelaan 460, Belgio; 
  CP Manifacturing SDN BHD.,  Lot  746,  Jalan  Haji  Sirat  -  42100
Klanu., Selangor Darul Ehsan - Malaysia. 
  Il prodotto suddetto e' registrato al n. 15086. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana. 
    Roma, 8 ottobre 2012 
 
                                      Il direttore generale: Borrello