Art. 2 
 
  1. Ferme restando le scadenze  bimestrali  disposte  dall'art.  15,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, per i soggetti  individuati  dall'art.  15-bis  dello  stesso
decreto, limitatamente all'anno 2013,  l'obbligo  di  pagamento  alla
prima scadenza bimestrale e' assolto con il  versamento  dell'importo
corrispondente alla rata dell'imposta riferibile  al  primo  bimestre
dell'anno solare 2012 o, in mancanza, pari ad un  sesto  dell'imposta
dovuta sugli atti e documenti che si presume verranno emessi  durante
l'anno. La rata  cosi'  determinata  deve  essere  evidenziata  nella
dichiarazione annuale prorogata  ai  sensi  del  precedente  art.  1,
allegando  la  quietanza  di  versamento  della   relativa   imposta.
L'importo della prima rata bimestrale  deve  essere  rideterminato  a
seguito  della  presentazione   della   dichiarazione   annuale.   La
differenza tra l'importo determinato in via  provvisoria  della  rata
bimestrale  versata  e  l'importo   riliquidato   a   seguito   della
presentazione della dichiarazione deve essere imputata a debito  o  a
credito della rata successiva alla liquidazione delle rate bimestrali
di pari importo effettuata dall'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 21 gennaio 2013 
 
                                          Il Presidente del Consiglio 
                                                 dei Ministri         
                                                     Monti            
 
Il Ministro dell'economia e 
       delle finanze 
           Grilli