Art. 2 1. Ferme restando le scadenze bimestrali disposte dall'art. 15, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, per i soggetti individuati dall'art. 15-bis dello stesso decreto, limitatamente all'anno 2013, l'obbligo di pagamento alla prima scadenza bimestrale e' assolto con il versamento dell'importo corrispondente alla rata dell'imposta riferibile al primo bimestre dell'anno solare 2012 o, in mancanza, pari ad un sesto dell'imposta dovuta sugli atti e documenti che si presume verranno emessi durante l'anno. La rata cosi' determinata deve essere evidenziata nella dichiarazione annuale prorogata ai sensi del precedente art. 1, allegando la quietanza di versamento della relativa imposta. L'importo della prima rata bimestrale deve essere rideterminato a seguito della presentazione della dichiarazione annuale. La differenza tra l'importo determinato in via provvisoria della rata bimestrale versata e l'importo riliquidato a seguito della presentazione della dichiarazione deve essere imputata a debito o a credito della rata successiva alla liquidazione delle rate bimestrali di pari importo effettuata dall'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 gennaio 2013 Il Presidente del Consiglio dei Ministri Monti Il Ministro dell'economia e delle finanze Grilli