Art. 2 
 
 
                   Disponibilita' annua del fondo 
 
  1. La disponibilita' annua del fondo e' determinata dalla dotazione
annua stabilita dalla legge  e  dalle  somme  rimborsate  dagli  enti
beneficiari,  nonche'  delle  risorse  non  attribuite   negli   anni
precedenti.