Art. 3 
 
 
Criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione 
 
  1. L'anticipazione attribuibile a ciascun ente e' determinata,  nei
limiti della disponibilita' annua di cui all'art.  2,  nell'  importo
pari all'80 per cento dell'importo massimo fissato dall'art. 243-ter,
comma 3, corretto secondo i seguenti criteri: 
    a) con una riduzione del 10 per  cento,  per  gli  enti  che  non
dimostrino  nel  piano  di  riequilibrio   finanziario   pluriennale,
nell'ultimo degli esercizi considerati nello  stesso,  di  conseguire
una riduzione complessiva delle spese correnti di  almeno  il  5  per
cento  rispetto  all'importo  risultante  dall'ultimo  rendiconto  di
gestione  approvato   al   momento   dell'adozione   del   piano   di
riequilibrio; 
    b) con un incremento fino al 25 per cento dell'importo, se l'ente
dimostri di aver operato le riduzioni di cui alle lettere b) e c) del
comma 9 dell'art. 243-bis, del decreto legislativo n. 267  del  2000,
in una misura pari ad almeno il 5 per cento in piu' di quella  minima
stabilita dalla legge. Detto incremento non  opera  se  ricorrono  le
condizioni di cui al punto a).