Art. 3 Criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione 1. L'anticipazione attribuibile a ciascun ente e' determinata, nei limiti della disponibilita' annua di cui all'art. 2, nell' importo pari all'80 per cento dell'importo massimo fissato dall'art. 243-ter, comma 3, corretto secondo i seguenti criteri: a) con una riduzione del 10 per cento, per gli enti che non dimostrino nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, nell'ultimo degli esercizi considerati nello stesso, di conseguire una riduzione complessiva delle spese correnti di almeno il 5 per cento rispetto all'importo risultante dall'ultimo rendiconto di gestione approvato al momento dell'adozione del piano di riequilibrio; b) con un incremento fino al 25 per cento dell'importo, se l'ente dimostri di aver operato le riduzioni di cui alle lettere b) e c) del comma 9 dell'art. 243-bis, del decreto legislativo n. 267 del 2000, in una misura pari ad almeno il 5 per cento in piu' di quella minima stabilita dalla legge. Detto incremento non opera se ricorrono le condizioni di cui al punto a).