Art. 3 
 
  L'elenco di Stati extracomunitari e territori stranieri di cui agli
articoli 1 e 2 sara' soggetto a revisione periodicamente, sulla  base
delle  informazioni  disponibili  a  livello  internazionale,   delle
informazioni risultanti  dai  rapporti  di  valutazione  dei  sistemi
nazionali di prevenzione del  riciclaggio  e  del  finanziamento  del
terrorismo adottati dal Gruppo  d'azione  finanziaria  internazionale
(GAFI), dai Gruppi regionali costituiti sul  modello  del  GAFI,  dal
Fondo monetario internazionale o dalla Banca mondiale, nonche'  delle
ulteriori informazioni aggiornate fornite dagli Stati interessati.