Art. 3 L'elenco di Stati extracomunitari e territori stranieri di cui agli articoli 1 e 2 sara' soggetto a revisione periodicamente, sulla base delle informazioni disponibili a livello internazionale, delle informazioni risultanti dai rapporti di valutazione dei sistemi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo adottati dal Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI), dai Gruppi regionali costituiti sul modello del GAFI, dal Fondo monetario internazionale o dalla Banca mondiale, nonche' delle ulteriori informazioni aggiornate fornite dagli Stati interessati.