Art. 9 
 
 
                    Revoca del credito d'imposta 
 
  1. In caso di accertata indebita fruizione totale  o  parziale  del
contributo per il verificarsi del mancato rispetto  delle  condizioni
previste, viene disposta la revoca del credito d'imposta  concesso  e
si procede, contestualmente, ai  sensi  dell'art.  1,  comma  6,  del
decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  22  maggio  2010,  n.  73,  fatte  salve  le  eventuali
responsabilita' di ordine civile, penale ed amministrativo.