Art. 4 Capo del Dipartimento 1. Il Capo del Dipartimento, nominato ai sensi degli articoli 18, 21 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, cura l'organizzazione ed il funzionamento del Dipartimento e risponde della sua attivita' e dei risultati raggiunti, in relazione agli obiettivi fissati dal Ministro, coordina l'attivita' degli uffici di livello dirigenziale generale, anche attraverso la programmazione ed il relativo controllo di gestione, e assicura il corretto ed efficiente raccordo tra i predetti uffici e quelli di diretta collaborazione del Ministro, fermo restando il coordinamento da parte del Capo di Gabinetto tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attivita' di gestione del Dipartimento; coordina le attivita' demandate al Dipartimento in relazione al trasferimento delle funzioni e dei compiti gia' attribuiti all'Alto Commissario per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nella pubblica amministrazione, disposto con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 ottobre 2008. 2. Il Capo del Dipartimento e' coadiuvato da una segreteria per il disbrigo degli affari di propria competenza. 3. Alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento operano i servizi con le attribuzioni per ciascuno di seguito indicate: a) «Servizio per il coordinamento, i rapporti istituzionali, la programmazione strategica e finanziaria»: coordinamento dell'attivita' degli uffici avente ad oggetto questioni di carattere generale; coordinamento dell'attivita' di consulenza, di studio e ricerca su questioni di massima o di particolare rilievo; coordinamento della programmazione strategica ed operativa degli uffici del Dipartimento; attivita' inerenti alla definizione della programmazione finanziaria del Dipartimento con verifica della fattibilita' amministrativo-contabile delle relative iniziative; gestione degli affari finanziari e, piu' in generale, del bilancio e dei relativi adempimenti contabili; predisposizione dei provvedimenti riguardanti gli esperti ed il personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e relativi adempimenti contabili; rapporti con il Segretariato generale e con gli altri organi istituzionali; predisposizione della relazione annuale al Parlamento sullo stato della pubblica amministrazione; attivita' di vigilanza sulla gestione e sulle attivita' dell'ISTAT, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166; b) «Servizio per gli affari internazionali»: coordinamento dei rapporti internazionali tenuti dagli uffici del Dipartimento; raccolta ed analisi di documentazione sull'esperienza di riforma amministrativa di altri Paesi, nonche' in materia di prevenzione e contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nella pubblica amministrazione; coordinamento delle iniziative volte a rafforzare il ruolo della pubblica amministrazione italiana nei processi decisionali dell'Unione europea e delle altre organizzazioni europee ed internazionali, rapporti con l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico e con gli altri organismi internazionali nonche' con le istituzioni di altri Paesi che svolgono attivita' nel campo della pubblica amministrazione; promozione di scambi formativi di funzionari pubblici con istituzioni e Paesi dell'Unione europea; c) «Servizio studi e consulenza per il trattamento del personale»: attivita' di studio, consultiva interna e propositiva anche finalizzata all'adozione di iniziative normative in materia di trattamento giuridico, economico, previdenziale e corrispondenze professionali relativamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, nonche' in materia di prevenzione e contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nella pubblica amministrazione; indirizzo e coordinamento nei confronti delle pubbliche amministrazioni in materia di trattamento giuridico, economico, previdenziale e corrispondenze professionali relativamente al personale dirigenziale e non dirigenziale. 4. Il Ministro, su proposta del Capo del Dipartimento, puo' conferire l'incarico di Vice Capo del Dipartimento a uno dei coordinatori degli uffici del Dipartimento. Il Capo del Dipartimento per l'esercizio delle funzioni ed i compiti in materia di prevenzione e contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nella pubblica amministrazione puo' avvalersi dell'Ispettorato per la funzione pubblica di cui all'art. 5, comma 2, lett. g) del presente decreto. In assenza del dirigente preposto ad uno degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento, la direzione dell'Ufficio e' temporaneamente assunta dal Capo del Dipartimento, salvo che, sentito quest'ultimo, il Ministro ne attribuisca la reggenza ad altro dirigente.