Art. 2 1. L'equipaggiamento indicato come «nuova voce» nella colonna 1 dell'allegato A.1 al presente regolamento o trasferito dall'allegato A.2 all'allegato A.1, fabbricato anteriormente alla data del 5 ottobre 2012, puo' essere immesso sul mercato e sistemato a bordo di una nave nazionale o comunitaria entro i due anni successivi alla data di cui sopra a condizione che sia stato prodotto in conformita' alle procedure di approvazione del tipo in vigore prima del 5 ottobre 2012. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 dicembre 2012 Il vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Ciaccia Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Clini Il Ministro dello sviluppo economico Passera Il Ministro dell'interno Cancellieri Registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 2013 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 219