Art. 2 Azioni e progetti di rilevante interesse nazionale 1. Per l'anno 2012, alle «Azioni e progetti di rilevante interesse nazionale», salvo quanto previsto dai commi 2 e 8, sono destinate unicamente le risorse finanziarie, aventi gia' analoga finalizzazione ai sensi dell'art. 3 del decreto del Ministro della Gioventu' in data 4 novembre 2011 («Riparto e finalizzazione del Fondo per le politiche giovanili - 2011»), non impegnate nel pertinente Esercizio Finanziario e riportate al corrente Esercizio Finanziario 2012 in virtu' dell'autonomia finanziaria e contabile di cui gode la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, ammontanti ad euro 4.353.353,24. 2. A valere sulle risorse finanziarie di cui al comma 1, euro 849.950,94 sono tuttavia destinati ad assicurare la necessaria copertura finanziaria alle Azioni e progetti destinati al territorio, di cui al successivo art. 4, onde assicurare l'adempimento degli impegni assunti dallo Stato nei confronti delle Province e dei Comuni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, dell'Intesa in data 7 ottobre 2010, e successive modificazioni ed integrazioni, sancita in sede di Conferenza Unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto la ripartizione del «Fondo per le politiche giovanili» per il triennio 2010/2012. 3. Le rimanenti risorse, quantificate in euro 3.503.402,30, sono destinate ad azioni ricadenti nelle seguenti aree di intervento prioritarie: a) Compartecipazione finanziaria, ai sensi della normativa vigente (art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; art. 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 novembre 2010), per la realizzazione di progetti-pilota, di rilevanza sociale, attuati da enti no-profit, ovvero da enti pubblici, aventi ad oggetto l'integrazione e l'inserimento sociale e lavorativo dei giovani; b) Valorizzazione degli esiti dei numerosi interventi, in corso di realizzazione ovvero realizzati in passato ed ultimati avvalendosi delle risorse finanziarie del «Fondo per le politiche giovanili», in particolare mediante studi aventi ad oggetto la rilevazione, previa costruzione di specifici indici qualitativi, dei connessi output delle iniziative medesime, nonche' l'individuazione di best practice da elevare a sistema, replicabili sul territorio per il tramite degli enti competenti; c) Studi, indagini e rilevazioni prodromici all'elaborazione e all'adozione, da parte dell'organo di indirizzo politico nell'esercizio delle funzioni di Governo di indirizzo e coordinamento sulla materia, di un Piano Nazionale per i Giovani, conformemente alla analoga prassi adottata dagli altri Paesi dell'Unione Europea; d) Implementazione dell'iniziativa «Campi Giovani», destinata a ragazzi e ragazze residenti in Italia di eta' compresa tra i 14 ed i 22 anni, consistente nella partecipazione degli stessi ad attivita', da realizzarsi in collaborazione con Enti e Corpi militari che hanno gia' manifestato la propria disponibilita' in merito (Vigili del fuoco, Guardia costiera, Marina militare, Croce Rossa Italiana), di: difesa dell'ambiente, aiuto alla popolazione, prevenzione dagli incendi, apprendimento di nozioni di primo soccorso e gestione delle emergenze in materia di sicurezza sul lavoro, avvicinamento alla cultura del mare e alla protezione dell'ambiente marino, educazione alla salute, di servizio verso la comunita' e cooperazione, anche internazionale. 4. Costituiscono altresi' azioni e progetti di rilevante interesse nazionale, ai sensi del comma 3, l'attivita' dell'Agenzia nazionale per i giovani, l'organizzazione di eventi, convegni, tavole rotonde, incontri di studio ed altre iniziative istituzionali di discussione o approfondimento, da realizzarsi, previa autorizzazione del Ministro delegato ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 6, comma 8, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010, anche in collaborazione con enti locali, universita', enti pubblici e privati di ricerca, organizzazioni ed associazioni rappresentative di istanze della societa' civile ed associazioni di categoria e professionali, nonche' tutte le altre iniziative finalizzate alla verifica, sul territorio, dei fabbisogni in materia di politiche giovanili ed alle conseguenti definizione, implementazione e divulgazione di efficaci azioni e modelli di intervento. Con separato successivo decreto possono inoltre individuarsi ulteriori azioni da realizzarsi a valere sulle risorse di cui al presente articolo. 5. In considerazione della precipua finalizzazione delle risorse del Fondo per le Politiche Giovanili, come individuata dall'art. 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in particolare considerata la circostanza che comunicare ai giovani le opportunita' loro offerte dal quadro normativo vigente, ovvero da iniziative del Governo e del Ministro delegato ad essi rivolte, mediante canali comunicativi innovativi e piattaforme tecnologiche avanzate, costituisce intrinsecamente strumento preferenziale per la realizzazione degli obiettivi fissati dalla legge, le attivita' informative realizzate mediante piattaforme web, anche tecnicamente gestite da terzi, ma comunque riconducibili alla titolarita' del Dipartimento della gioventu' e del servizio civile nazionale, si intendono non rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 41 del decreto legislativo n. 177 del 2005, in conformita' a quanto sancito dai punti 1.1, ultimo capoverso, ed 1.3, ultimo capoverso, della direttiva approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2009, recante «Indirizzi interpretativi ed applicativi in materia di destinazione delle spese per l'acquisto di spazi pubblicitari da parte delle Amministrazioni dello Stato ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177». 6. Per la realizzazione delle azioni e dei progetti di cui ai commi 3, 4 e 5, il Dipartimento della Gioventu' e del servizio civile nazionale puo' stipulare con l'Agenzia nazionale per i giovani di cui agli articoli 5 del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 2007, n.15, ed 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, Ente Pubblico non economico vigilato dal Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione, specifici accordi ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che definiscano analiticamente gli obiettivi da perseguire ed i tempi e le modalita' di attuazione, a tal fine trasferendo, in tutto o in parte, le risorse finanziarie necessarie all'attuazione degli interventi concordati. Analoghi accordi possono essere stipulati con altre Pubbliche amministrazioni, ivi incluse le regioni e gli enti locali, aventi specifica competenza nella materie in cui le azioni ed i progetti, volta per volta, intervengano. Le azioni ed i progetti che coinvolgano una pluralita' di comuni, ovvero una pluralita' di province, possono altresi' essere realizzate stipulando convenzioni con le Associazioni che siano titolari della rappresentanza generale, in sede di Conferenza Unificata, delle due menzionate tipologie di enti locali, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 7. L'individuazione delle azioni di rilevante interesse nazionale e delle connesse modalita' di utilizzazione delle risorse finanziarie, come definite dal presente articolo, continuano a trovare applicazione, anche per gli anni successivi al 2012, fino all'emanazione del successivo decreto ministeriale recante la disciplina del Fondo per le Politiche Giovanili. 8. In considerazione dell'integrale assolvimento, con l'emanazione del presente decreto, ed in particolare ai sensi degli articoli 3 e 4, degli obblighi assunti dallo Stato in sede di Conferenza Unificata nei confronti delle Regioni e degli Enti Locali, eventuali incrementi e riduzioni, nel corrente Esercizio Finanziario, delle risorse iscritte al capitolo n. 853 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, denominato «Fondo per le Politiche Giovanili», disposte successivamente alla data di adozione del presente decreto in virtu' di successive manovre di finanza pubblica, incideranno sulla quota del «Fondo» destinata alle azioni e progetti di rilevante interesse nazionale di cui al presente articolo.