Art. 11 
 
 
                         Misura dell'imposta 
 
  1. L'imposta sulle operazioni di cui al comma  492  e'  determinata
nella misura  stabilita  nella  tabella  3  allegata  alla  legge  24
dicembre 2012, n. 228, ed e' ridotta ad 1/5  per  le  operazioni  che
avvengono  in  mercati  regolamentati  o  sistemi  multilaterali   di
negoziazione. Tale riduzione opera anche nel caso di  acquisto  degli
strumenti  e  dei  valori  mobiliari  di  cui  all'art.  7,   tramite
l'intervento di un intermediario finanziario che si interponga tra le
parti della  transazione  acquistando  i  predetti  strumenti  su  un
mercato regolamentato o un  sistema  multilaterale  di  negoziazione,
sempre che tra le  transazioni  di  acquisto  e  di  vendita  vi  sia
coincidenza di prezzo, quantita' complessiva e data  di  regolamento.
Sono considerate operazioni  concluse  sui  mercati  regolamentati  e
sistemi multilaterali di  negoziazione  anche  quelle  riferibili  ad
operazioni concordate, ai sensi dell'art. 19 del  regolamento  CE  n.
1287/2006, qualora previste dal mercato. Sono  viceversa  considerate
operazioni concluse fuori dai mercati  regolamentati  e  dai  sistemi
multilaterali di negoziazione quelle  concluse  bilateralmente  dagli
intermediari,   comprese   quelle    concluse    nei    sistemi    di
internalizzazione e nei cosiddetti crossing network. 
  2.  La  riduzione  dell'imposta  di  cui  al  comma  precedente  e'
riconosciuta a partire dal primo giorno del mese successivo a  quello
dell'inserimento del mercato o del sistema nell'elenco pubblicato sul
sito internet dell'Autorita' Europea degli strumenti finanziari e dei
mercati, ovvero, in tutti gli altri casi, dal primo giorno  del  mese
successivo a quello dell'autorizzazione e dell'avvio della  vigilanza
da parte dell'Autorita' pubblica nazionale.