Art. 12 
 
 
                  Ambito oggettivo di applicazione 
 
  1. Le operazioni effettuate sul mercato finanziario  italiano  sono
soggette ad un'imposta sulle operazioni ad  alta  frequenza  relative
alle azioni,  agli  strumenti  finanziari  partecipativi,  ai  titoli
rappresentativi, e ai valori mobiliari di cui all'art. 7 da  chiunque
emessi, e agli strumenti finanziari derivati di cui all'art.  7,  che
abbiano  come  sottostante  prevalentemente  uno  o  piu'   strumenti
finanziari  di  cui  al  comma  491   o   il   cui   valore   dipenda
prevalentemente da uno  o  piu'  strumenti  di  tali  finanziari,  da
chiunque siano emessi tali strumenti finanziari di cui al comma  491,
indipendentemente dalla residenza dell'emittente. Si  considerano  ad
alta  frequenza  le  operazioni  che  presentano  congiuntamente   le
seguenti caratteristiche: 
    a) sono generate da un algoritmo  informatico  che  determina  in
maniera automatica le decisioni relative all'invio, alla modifica  ed
alla  cancellazione  degli  ordini  e  dei  relativi  parametri,   ad
esclusione di quelli utilizzati: 
      1) per lo svolgimento dell'attivita' di market making di cui al
comma 494, ultimo periodo, lettera a), a condizione  che  gli  ordini
immessi da tali algoritmi  provengano  da  specifici  desks  dedicati
all'attivita' di market making come definita all'art.  16,  comma  3,
lettera a); 
        2) esclusivamente per l'inoltro degli ordini dei  clienti  al
fine di rispettare le regole di best execution previste dall'art.  21
della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
21 aprile 2004, ovvero al fine di rispettare obblighi equivalenti  in
tema di esecuzione alle migliori condizioni per il  cliente  previsti
dalla normativa estera; 
    b) avvengono con un intervallo non superiore  al  mezzo  secondo.
Tale  intervallo  e'   calcolato   come   tempo   intercorrente   tra
l'immissione di un ordine di  acquisto  o  di  vendita  e  successiva
modifica o cancellazione del medesimo ordine, da parte  dello  stesso
algoritmo. 
  2.  Per  mercato  finanziario  italiano  si  intendono  i   mercati
regolamentati ed i sistemi multilaterali di negoziazione  autorizzati
dalla Consob, ai sensi degli articoli 63 e 77-bis del TUF.