Art. 15 
 
 
                       Esclusioni dall'imposta 
 
  1. Sono escluse dall'ambito di applicazione dell'imposta di cui  ai
commi 491 e 492, le seguenti operazioni: 
    a) il trasferimento di proprieta' degli strumenti di cui al comma
491 o il mutamento della  titolarita'  dei  contratti  e  dei  valori
mobiliari di cui al comma 492, che avvengano a seguito di successione
o donazione; 
    b) le operazioni su obbligazioni o titoli di debito; 
    c) le operazioni di emissione e di annullamento  degli  strumenti
di cui al comma 491 e dei valori mobiliari di cui al comma  492,  ivi
incluse  le  operazioni   di   riacquisto   dei   titoli   da   parte
dell'emittente; 
    d) l'acquisto della proprieta' di azioni di nuova emissione anche
qualora avvenga per  effetto  della  conversione  di  obbligazioni  o
dell'esercizio di un diritto di  opzione  spettante  in  qualita'  di
socio,  ovvero  costituisca  una  modalita'  di   regolamento   delle
operazioni di cui al comma 492 della suddetta legge; 
    e) il trasferimento di proprieta' degli strumenti di cui al comma
491 nell'ambito di operazioni  di  finanziamento  tramite  titoli,  a
seguito di concessione o assunzione in prestito o di un'operazione di
vendita con patto di riacquisto o un'operazione di acquisto con patto
di rivendita, o di un'operazione di «buy-sell back»  o  di  «sell-buy
back».  E'  altresi'  escluso  il  trasferimento  di  proprieta'  dei
suddetti strumenti nell'ambito di operazioni di garanzia  finanziaria
derivanti da un contratto con il quale  il  datore  di  una  garanzia
finanziaria  trasferisce   la   piena   proprieta'   della   garanzia
finanziaria al beneficiario di quest'ultima, allo scopo di assicurare
l'esecuzione  delle  obbligazioni   finanziarie   garantite,   o   di
assisterle in altro modo, incluso la restituzione  al  termine  della
garanzia.  In  tali  ipotesi,  l'imposta  si   applica   qualora   il
trasferimento della proprieta' divenga definitivo, ovvero nei casi di
escussione della garanzia (sia che avvenga per vendita dei  titoli  o
per appropriazione degli stessi), compensazione  della  garanzia  con
l'obbligazione finanziaria garantita o utilizzo  della  garanzia  per
estinguere l'obbligazione finanziaria garantita o per  altra  ragione
che comporti comunque un trasferimento definitivo  della  proprieta'.
Le   garanzie   costituite   da   titoli   o   strumenti   finanziari
partecipativi, o altri trasferimenti temporanei  che  non  comportano
trasferimento di proprieta' sono del pari  esclusi  dall'applicazione
dell'imposta; 
    f) il trasferimento di proprieta' di azioni negoziate in  mercati
regolamentati o sistemi multilaterali di  negoziazione  emesse  dalle
societa' indicate nella lista  di  cui  all'art.  17,  anche  qualora
costituisca una modalita' di regolamento delle operazioni di  cui  al
comma 492. L'esclusione opera anche per i trasferimenti che avvengano
al di fuori di mercati e sistemi multilaterali di negoziazione; 
    g) il trasferimento di proprieta' degli strumenti di cui al comma
491 e le operazioni di cui al comma 492 poste in essere tra  societa'
fra le quali sussista un rapporto di controllo di cui all'art.  2359,
commi primo, n. 1) e 2), e secondo  del  codice  civile  o  che  sono
controllate dalla stessa societa'; 
    h) il trasferimento di proprieta' degli strumenti di cui al comma
491 o il mutamento della  titolarita'  dei  contratti  e  dei  valori
mobiliari  di  cui  al  comma  492   derivanti   da   operazioni   di
ristrutturazione di cui all'art.  4  della  direttiva  2008/7/CE  del
Consiglio, del 12 febbraio 2008, nonche' le fusioni  e  scissioni  di
organismi di investimento collettivo del risparmio; 
    i) il trasferimento di proprieta' di  titoli  rappresentativi  di
azioni o strumenti finanziari partecipativi emessi da societa' di cui
all'art. 17 del presente decreto. 
  2. L'imposta non si applica altresi': 
    a) agli acquisti  ed  alle  operazioni  poste  in  essere  da  un
intermediario finanziario che si interponga tra due  parti  ponendosi
come controparte di entrambe, acquistando da  una  parte  e  vendendo
all'altra un titolo o uno strumento finanziario, qualora tra  le  due
transazioni vi sia coincidenza di  prezzo,  quantita'  complessiva  e
data di regolamento  delle  operazioni  in  acquisto  e  vendita,  ad
esclusione dei casi in  cui  il  soggetto  al  quale  l'intermediario
finanziario cede il titolo o lo  strumento  finanziario  non  adempia
alle proprie obbligazioni; 
    b) agli acquisti degli strumenti di cui  al  comma  491  ed  alle
operazioni di cui al comma 492 poste in  essere  da  sistemi  che  si
interpongono negli acquisti  o  nelle  operazioni  con  finalita'  di
compensazione e garanzia degli acquisti o transazioni medesime. A tal
fine, si fa riferimento ai soggetti  autorizzati  o  riconosciuti  ai
sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento e del Consiglio
del 4 luglio 2012 che si interpongono in una transazione su strumenti
finanziari con finalita' di compensazione e garanzia; per i Paesi nei
quali non e' in vigore il suddetto regolamento, si fa riferimento  ad
equivalenti sistemi esteri autorizzati  e  vigilati  da  un'autorita'
pubblica nazionale, purche' istituiti in Stati  e  territori  inclusi
nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art.
168-bis del TUIR.