Art. 21 
 
 
              Applicazione dell'imposta nell'anno 2013 
 
  1. L'imposta sul trasferimento della  proprieta'  di  azioni  e  di
altri  strumenti  finanziari   partecipativi,   nonche'   di   titoli
rappresentativi  dei  predetti  strumenti  e  il   trasferimento   di
proprieta' di azioni che avvenga anche per effetto della  conversione
di obbligazioni o di esercizio di  strumenti  finanziari  di  cui  al
comma 492, si applica alle operazioni regolate  a  decorrere  dal  1°
marzo 2013, qualora negoziate successivamente al 28 febbraio. 
  2. L'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza, di cui al  comma
495, relative agli strumenti di cui al comma  491,  si  applica  agli
ordini inviati a decorrere dal 1° marzo 2013. 
  3. L'imposta sulle operazioni di cui al comma 492,  si  applica  ai
contratti sottoscritti, negoziati,  o  modificati  ovvero  ai  valori
mobiliari trasferiti a decorrere dal 1° luglio 2013. 
  4. L'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza, di cui al  comma
495, relative a strumenti finanziari derivati e valori  mobiliari  di
cui al comma 492, si applica agli ordini inviati a decorrere  dal  1°
luglio 2013. 
  5. L'imposta di cui al comma 491 e' fissata,  per  il  2013,  nella
misura dello 0,22 per cento. L'aliquota  e'  ridotta  allo  0,12  per
cento per i trasferimenti che avvengono in  mercati  regolamentati  e
sistemi multilaterali di negoziazione. 
  6. L'imposta di cui ai commi comma  491  e  495,  limitatamente  ai
trasferimenti aventi ad oggetto azioni ed altri strumenti  finanziari
partecipativi, nonche' titoli rappresentativi, effettuati  fino  alla
fine del terzo mese solare successivo alla data di pubblicazione  del
presente decreto, e' versata entro il 16 luglio 2013.