Art. 4 
 
 
                      Valore della transazione 
 
  1. Il valore della transazione di cui al comma 491  e'  determinato
sulla base del saldo netto delle transazioni  giornaliere,  calcolato
per ciascun soggetto passivo con  riferimento  al  numero  di  titoli
oggetto delle transazioni regolate nella stessa giornata  e  relative
allo  stesso  strumento  finanziario.  Al  calcolo  del  saldo  netto
provvede il responsabile del versamento dell'imposta di cui  all'art.
19.   A   tal   fine   il   suddetto   responsabile   tiene    conto,
prioritariamente, in modo separato, degli acquisti  e  delle  vendite
effettuati sui mercati regolamentati o sui sistemi  multilaterali  di
negoziazione, e  di  quelli  effettuati  al  di  fuori  dei  predetti
mercati. La base imponibile dell'imposta e' pari al numero dei titoli
derivante dalla  somma  algebrica  positiva  dei  saldi  netti  cosi'
ottenuti, moltiplicato per il prezzo medio ponderato  degli  acquisti
effettuati nella giornata di riferimento. 
  2. Per prezzo di acquisto si intende: 
    a) in caso di acquisto  a  pronti,  il  controvalore  pagato  per
l'acquisizione del titolo; 
    b)  in  caso  di  acquisto  di   azioni,   strumenti   finanziari
partecipativi e titoli  rappresentativi,  a  seguito  di  regolamento
degli strumenti finanziari di cui al comma 492, il  maggiore  tra  il
valore di esercizio stabilito e  il  valore  normale  determinato  ai
sensi del comma 4, dell'art. 9, del TUIR; 
    c) in caso di conversione, scambio o rimborso di obbligazioni con
azioni, strumenti finanziari partecipativi, titoli rappresentativi  o
strumenti finanziari di cui al comma  492,  il  valore  indicato  nel
prospetto di emissione; 
    d) in tutti gli altri  casi,  il  corrispettivo  contrattualmente
stabilito, o in mancanza, il valore normale determinato ai sensi  del
comma 4, dell'art. 9, del TUIR. 
  3. Ai fini del calcolo dei saldi netti, non si  tiene  conto  degli
acquisti e delle vendite escluse o esenti dall'imposta  di  cui  agli
articoli 15 e 16. 
  4. Qualora in una medesima giornata, uno stesso  soggetto  effettui
piu' transazioni tramite diversi intermediari, puo' essere  calcolato
un unico saldo netto  risultante  dalla  somma  algebrica  dei  saldi
relativi a ciascun intermediario, a condizione che il contribuente ne
faccia  specifica  richiesta  ed  individui  un  unico  intermediario
responsabile del versamento dell'imposta. Gli intermediari  hanno  la
facolta'  di  non  aderire  alla  richiesta  del   contribuente.   Il
responsabile del versamento dell'imposta di cui al primo periodo puo'
richiedere alla societa' di gestione accentrata di  cui  all'art.  80
del TUF di effettuare il calcolo unitario del  saldo  netto.  In  tal
caso, la societa' di gestione accentrata  comunica  all'intermediario
responsabile del versamento dell'imposta il saldo netto del  soggetto
tenuto al pagamento. L'efficacia dell'opzione per il calcolo unitario
del  saldo  netto  e'  subordinata  all'adesione  degli  intermediari
coinvolti ed alla  trasmissione  da  parte  di  questi  ultimi  delle
informazioni necessarie ai fini del calcolo. 
  5.  In  caso  di   acquisto   di   azioni,   strumenti   finanziari
partecipativi e titoli rappresentativi denominati in  valute  diverse
dall'euro, la base  imponibile  e'  determinata  con  riferimento  al
cambio effettivamente applicato alla transazione  per  le  operazioni
aventi regolamento in euro; negli altri casi, la base  imponibile  e'
determinata con riferimento al cambio indicato nell'apposita  sezione
del    sito     internet     della     Banca     Centrale     Europea
http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html)
relativo al giorno dell'acquisto.