IL MINISTRO DELLE POLITICHE 
                        AGRICOLE E FORESTALI 
 
  Vista  la  legge  20  febbraio  2006,  n.  96,  recante  disciplina
dell'agriturismo ed, in particolare, l'art. 9, comma 2,  che  prevede
la  determinazione  dei  criteri  di  classificazione  omogenei   per
l'intero  territorio  nazionale  e   definisce   le   modalita'   per
l'utilizzo, da parte  delle  Regioni,  di  parametri  di  valutazione
riconducibili a peculiarita' territoriali; 
  Visto l'art. 15 della legge sopracitata  che  prevede  disposizioni
particolari per le Regioni a  statuto  speciale  e  per  le  Province
Autonome di Trento e Bolzano; 
  Visto il  decreto  ministeriale  di  istituzione  dell'Osservatorio
nazionale dell'agriturismo  n.  30032  del  22  dicembre  2009  e  il
successivo decreto ministeriale integrativo n. 21932 del  17  ottobre
2011; 
  Visti i  decreti  ministeriali  di  costituzione  dell'Osservatorio
nazionale dell'Agriturismo n. 4888 dell'8 marzo 2010 e n.  24228  del
16 novembre 2011; 
  Visto il  parere  favorevole  reso  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico con nota n. 0013087 del 20 giugno 2011 ai  sensi  dell'art.
9, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96; 
  Visto il verbale della riunione in data  24  gennaio  2012  con  il
quale l'Osservatorio ha  espresso  unanime  parere  favorevole  sulla
determinazione dei criteri di classificazione omogenei  per  l'intero
territorio nazionale che fa parte integrante del verbale stesso; 
  Considerato  che,  per  effetto  dell'art.  12,   comma   20,   del
decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito  con  modificazioni
nella legge 7 agosto 2012,  n.  135,  le  funzioni  dell'Osservatorio
nazionale  dell'Agriturismo   sono   state   ricondotte   all'interno
dell'Ufficio ministeriale competente, il  quale  ha  provveduto  alla
consultazione dei cessati componenti dello  stesso  Osservatorio  sul
marchio nazionale dell'agriturismo italiano; 
  Ritenuto  di  dover  procedere  alla  emanazione  dei  criteri   di
classificazione omogenei delle aziende  agrituristiche  per  l'intero
territorio nazionale ed all'individuazione del  simbolo  grafico  che
dovra' essere impiegato per indicare le categorie di classificazione; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano nella
seduta del 24 gennaio 2013; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Sono emanati i criteri di classificazione  omogenei  delle  aziende
agrituristiche  per  l'intero  territorio  nazionale   come   risulta
nell'allegato A - «Definizione dei criteri unitari di classificazione
delle aziende agrituristiche» - del presente decreto.