IL DIRETTORE GENERALE 
per il mercato, la concorrenza, il  consumatore  la  vigilanza  e  la
                          normativa tecnica 
 
  Visto il Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio  del  9  luglio  2008  che  pone  norme   in   materia   di
accreditamento  e  vigilanza  del  mercato  per  quanto  riguarda  la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.
339/93; 
  Vista la Decisione N. 768/2008/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 9 luglio 2008  relativa  a  un  quadro  comune  per  la
commercializzazione  dei  prodotti  e   che   abroga   la   decisione
93/465/CEE; 
  Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 "Disposizioni  in  materia  di
sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonche'  in  materia
di energia.", in particolare l'articolo 4 (Attuazione del capo II del
regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza  del  mercato
per la commercializzazione dei prodotti); 
  Visti il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300  "Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni e  integrazioni,  ed
in particolare gli articoli da 27 e 28 e l'articolo 55 di istituzione
del Ministero delle attivita'  produttive  e  di  trasferimento  allo
stesso delle funzioni del Ministero dell'industria, del  commercio  e
dell'artigianato, del  Ministero  del  commercio  con  l'estero,  del
Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri; 
  Visto il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 "Disposizioni  urgenti
in materia  di  riordino  delle  attribuzioni  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri e dei  Ministeri"  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006,  n.  233,  in  particolare
l'articolo 1 comma 12  con  cui  la  denominazione  «Ministero  dello
sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque  presente,
la denominazione «Ministero delle attivita' produttive»; 
  Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento Europeo e del  Consiglio
del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento  delle  legislazioni  degli
Stati Membri relative agli ascensori; 
  Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n.
162 recante norme per l'attuazione  della  direttiva  95/16/CE  sugli
ascensori,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
Italiana n. 134 del 10 giugno 199; 
  Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
214,  concernente  regolamento  recante  modifiche  al  decreto   del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per  la  parziale
attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle  macchine  e  che
modifica la direttiva 95/16/CE relativa  agli  ascensori,  pubblicata
nella Gazzetta ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2010; 
  Visto  il  Decreto  22   dicembre   2009   "Prescrizioni   relative
all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale
italiano  autorizzato  a  svolgere  attivita'  di  accreditamento  in
conformita' al regolamento (CE) n. 765/2008."; 
  Visto il Decreto 22 dicembre 2009 "Designazione di «Accredia» quale
unico organismo nazionale italiano autorizzato a  svolgere  attivita'
di accreditamento e vigilanza del mercato."; 
  Vista la Convenzione, del 22 giugno 2011, con la quale il Ministero
dello Sviluppo Economico e il Ministero del Lavoro e delle  Politiche
Sociali  hanno   affidato   all'Organismo   Nazionale   Italiano   di
Accreditamento -Accredia- il compito di rilasciare accreditamenti  in
conformita' alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025,
UNI  CEI  EN  45011  e  alle  Guide  europee  di   riferimento,   ove
applicabili, agli  Organismi  incaricati  di  svolgere  attivita'  di
valutazione della conformita' ai requisiti  essenziali  di  sicurezza
della DIRETTIVA 95/16/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio  del
29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni  degli  Stati
membri relative agli ascensori; 
  Vista l'istanza della societa' CONSORZIO EUROPEO DI NORMALIZZAZIONE
E PREVENZIONE INFORTUNI - CENPI Scrl del 25/01/2013, prot.  n.  13416
volta a svolgere attivita' di valutazione di conformita' di cui  alla
direttiva 95/16/CE citata; 
  Acquisita la delibera del Comitato Settoriale di Accreditamento per
gli Organismi Notificati di Accredia del 31 gennaio 2013, al n. 22612
del 11/02/2013, con la quale e' rilasciato  alla  societa'  CONSORZIO
EUROPEO DI NORMALIZZAZIONE E  PREVENZIONE  INFORTUNI  -  CENPI  Scrl,
l'accreditamento per la norma UNI CEI EN ISO  45011:99;  UNI  CEI  EN
ISO/IEC 17020:05; UNI  CEI  EN  ISO/IEC  17021:06  per  la  direttiva
95/16/CE; 
  Vista  la  legge  6  febbraio  1996,  n.  52,   "Disposizioni   per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle  Comunita'  europee  -  legge  comunitaria  1994"  e  successive
modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2  e  4
secondo cui le spese, sulla base  dei  costi  effettivi  dei  servizi
resi, relative alle procedure  finalizzate  all'autorizzazione  degli
organismi  ad  effettuare  le  procedure  di  certificazione   e   ai
successivi controlli sono a carico degli organismi istanti; 
  Sentito il Ministero del  Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali,  in
ottemperanza al disposto dell'articolo 9, comma  2  del  Decreto  del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162. 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. L'Organismo CONSORZIO EUROPEO DI NORMALIZZAZIONE  E  PREVENZIONE
INFORTUNI - CENPI Scrl con sede in Via Malta, 12, - 25124 Brescia, e'
autorizzato ad effettuare la  valutazione  di  conformita'  ai  sensi
della direttiva 95/16/CE e del DPR 162/99 "Attuazione della direttiva
95/16/CE sugli ascensori", per i seguenti allegati o moduli: 
  - Allegato VI: Esame finale (Modulo F); 
  - Allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo G) 
  - Attivita' di verifica in  conformita'  a  quanto  previsto  dagli
articoli 13 e 14 del DPR 162/99. 
  2. La valutazione e' effettuata dall'Organismo  conformemente  alle
disposizioni contenute nell'articolo 6 del DPR 162/99 citato.