Art. 3 1. Il Consorzio Tutela Denominazione Marino non puo' modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 2. Il Consorzio Tutela Denominazione Marino e' tenuto a rispettare la previsione in base alla quale tutti i regolamenti interni al Consorzio di tutela devono essere sottoposti all'approvazione di questo Ministero e, pertanto, ad inserire espressamente tale previsione nello statuto alla prima Assemblea straordinaria utile. 3. Il Consorzio Tutela Denominazione Marino e' tenuto a trasmettere a questo Ministero, per l'approvazione di competenza, il regolamento interno che individua la ripartizione delle singole quote di contributo annuale per le differenti categorie della filiera, entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto.