Art. 3 
 
  1. Il Consorzio Tutela Denominazione Marino non puo' modificare  il
proprio  statuto  e  gli  eventuali  regolamenti  interni  senza   il
preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole  alimentari
e forestali. 
  2. Il Consorzio Tutela Denominazione Marino e' tenuto a  rispettare
la previsione in base alla  quale  tutti  i  regolamenti  interni  al
Consorzio di tutela  devono  essere  sottoposti  all'approvazione  di
questo  Ministero  e,  pertanto,  ad  inserire   espressamente   tale
previsione nello statuto alla prima Assemblea straordinaria utile. 
  3. Il Consorzio Tutela Denominazione Marino e' tenuto a trasmettere
a questo Ministero, per l'approvazione di competenza, il  regolamento
interno  che  individua  la  ripartizione  delle  singole  quote   di
contributo annuale per le differenti categorie della  filiera,  entro
tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto.