Art. 11 Indennita' 1. Il Consiglio di Amministrazione determina, all'inizio di ogni anno accademico, in conformita' con la normativa vigente, la misura delle indennita' dovute: a) al Presidente del Consiglio di Amministrazione; b) al Rettore e ai Pro-Rettori; c) ai Presidi di Facolta' ed, eventualmente, ai Vice Presidi d) ai componenti del Consiglio di Amministrazione e ai componenti non di diritto del Consiglio dei Garanti; ed inoltre: e) ai componenti di commissioni che svolgano compiti tecnico-amministrativi eccedenti i doveri istituzionali, nominati dal Consiglio di Amministrazione;