(Statuto-art. 11)
 
                               Art. 11 
 
 
                             Indennita' 
 
  1. Il Consiglio di Amministrazione determina,  all'inizio  di  ogni
anno accademico, in conformita' con la normativa vigente,  la  misura
delle indennita' dovute: 
  a) al Presidente del Consiglio di Amministrazione; 
  b) al Rettore e ai Pro-Rettori; 
  c) ai Presidi di Facolta' ed, eventualmente, ai Vice Presidi 
  d) ai componenti del Consiglio di Amministrazione e  ai  componenti
non di diritto del Consiglio dei Garanti; ed inoltre: 
  e)   ai   componenti   di   commissioni   che   svolgano    compiti
tecnico-amministrativi eccedenti i doveri istituzionali, nominati dal
Consiglio di Amministrazione;