Art. 18 Attribuzioni 1. Il Consiglio dei Garanti ha il compito di: a) monitorare le attivita' e verificare il conseguimento degli obiettivi prefissati dagli organi di governo dell'Ateneo; b) esprimere parere vincolante sul piano di sviluppo strategico dell'Ateneo; c) esprimere pareri su eventuali interventi straordinari in materia di investimenti finanziari e attivita' connesse; d) fornire pareri su quesiti posti dagli Organi Collegiali dell'Ateneo. 2. Esso si riunisce in seduta ordinaria almeno tre volte l'anno e, in seduta straordinaria, ogni qualvolta il Rettore lo ritenga necessario o lo richiedano almeno due membri del Consiglio stesso.