(Statuto-art. 18)
 
                               Art. 18 
 
  Attribuzioni 
  1. Il Consiglio dei Garanti ha il compito di: 
  a) monitorare le attivita'  e  verificare  il  conseguimento  degli
obiettivi prefissati dagli organi di governo dell'Ateneo; 
  b) esprimere parere vincolante sul  piano  di  sviluppo  strategico
dell'Ateneo; 
  c) esprimere pareri su eventuali interventi straordinari in materia
di investimenti finanziari e attivita' connesse; 
  d)  fornire  pareri  su  quesiti  posti  dagli  Organi   Collegiali
dell'Ateneo. 
  2. Esso si riunisce in seduta ordinaria almeno tre volte l'anno  e,
in  seduta  straordinaria,  ogni  qualvolta  il  Rettore  lo  ritenga
necessario o lo richiedano almeno due membri del Consiglio stesso.