Art. 21 Finalita' 1. Il Collegio di Disciplina, istituito ai sensi dell'art. 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e' competente a svolgere la fase istruttoria e ad esprimere parere conclusivo in merito a procedimenti disciplinari avviati nei confronti di professori, dei ricercatori universitari (ruolo ad esaurimento) e dei ricercatori titolari di contratti di diritto privato a tempo determinato per attivita' di didattica e di ricerca. 2. Esso opera secondo il principio del giudizio fra pari e nel rispetto del principio del contraddittorio. 3. Il procedimento disciplinare avanti al Collegio e' disciplinato dalla normativa vigente.