(Statuto-art. 21)
 
                               Art. 21 
 
 
                              Finalita' 
 
  1. Il Collegio di Disciplina, istituito ai sensi dell'art. 10 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, e'  competente  a  svolgere  la  fase
istruttoria e ad esprimere parere conclusivo in merito a procedimenti
disciplinari avviati nei confronti  di  professori,  dei  ricercatori
universitari (ruolo ad esaurimento) e  dei  ricercatori  titolari  di
contratti di diritto privato a tempo  determinato  per  attivita'  di
didattica e di ricerca. 
  2. Esso opera secondo il principio del  giudizio  fra  pari  e  nel
rispetto del principio del contraddittorio. 
  3. Il procedimento disciplinare avanti al Collegio e'  disciplinato
dalla normativa vigente.