(Statuto-art. 22)
 
                               Art. 22 
 
 
                            Composizione 
 
  1.  Il  Collegio  di  Disciplina  e'  composto  esclusivamente   da
professori in  regime  di  tempo  pieno  e  da  ricercatori  a  tempo
inceterminato  in  regime  di  tempo  pieno  appartenenti  ai   ruoli
dell'Ateneo.