(Statuto-art. 23)
 
                               Art. 23 
 
 
                               Nomina 
 
  1. I componenti sono scelti dal Senato Accademico  e  nominati  con
decreto rettorale. 
  2. I componenti del Collegio di disciplina  durano  in  carica  due
anni e sono rinnovabili.