(Statuto-art. 24)
 
                               Art. 24 
 
 
              Criteri di ripartizione della competenza 
 
  1. I professori ordinari sono competenti a conoscere i procedimenti
avviati nei confronti di professori ordinari. 
  2. I professori ordinari e i professori associati sono competenti a
conoscere  i  procedimenti  avviati  nei  confronti   di   professori
associati. 
  3.I professori ordinari, i professori  associati  e  i  ricercatori
sono competenti a conoscere i procedimenti avviati nei confronti  dei
ricercatori universitari (ruolo ad  esaurimento)  e  dei  ricercatori
titolari di contratti di diritto  privato  a  tempo  determinato  per
attivita' di didattica e di ricerca. 
  4.  Le  funzioni  di  Presidente  sono  esercitate  dal  professore
ordinario piu' anziano nel ruolo. 
  5. Le delibere del Collegio sono assunte a maggioranza assoluta dei
componenti. 
  6. Il Rettore, in qualsiasi fase del procedimento, puo'  sospendere
in  via  cautelare  dall'Ufficio  e  dallo  stipendio   il   soggetto
sottoposto  a  procedimento  disciplinare,  anche  su  richiesta  del
Collegio, in relazione alla gravita'  dei  fatti  contestati  e  alla
verosimiglianza della contestazione. 
  7. Il Consiglio di Amministrazione, nella composizione  dei  membri
di diritto, conformemente al parere vincolante espresso dal  Collegio
di Disciplina, infligge la sanzione  ovvero  dispone  l'archiviazione
del procedimento.