Art. 24 Criteri di ripartizione della competenza 1. I professori ordinari sono competenti a conoscere i procedimenti avviati nei confronti di professori ordinari. 2. I professori ordinari e i professori associati sono competenti a conoscere i procedimenti avviati nei confronti di professori associati. 3.I professori ordinari, i professori associati e i ricercatori sono competenti a conoscere i procedimenti avviati nei confronti dei ricercatori universitari (ruolo ad esaurimento) e dei ricercatori titolari di contratti di diritto privato a tempo determinato per attivita' di didattica e di ricerca. 4. Le funzioni di Presidente sono esercitate dal professore ordinario piu' anziano nel ruolo. 5. Le delibere del Collegio sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti. 6. Il Rettore, in qualsiasi fase del procedimento, puo' sospendere in via cautelare dall'Ufficio e dallo stipendio il soggetto sottoposto a procedimento disciplinare, anche su richiesta del Collegio, in relazione alla gravita' dei fatti contestati e alla verosimiglianza della contestazione. 7. Il Consiglio di Amministrazione, nella composizione dei membri di diritto, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di Disciplina, infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento.