(Statuto-art. 30)
 
                               Art. 30 
 
 
                      Il Consiglio di Facolta' 
 
  1. Il Consiglio di Facolta' e' l'organo collegiale che organizza  e
coordina l'attivita' didattica della Facolta'. 
  2. Il Consiglio di Facolta': 
  a) propone al Senato Accademico una terna di professori di I fascia
afferenti alla  Facolta',  contenente  il  Preside  uscente,  secondo
quanto previsto al precedente art. 29. 
  b) destina le  risorse  per  la  didattica  deliberate  dal  Senato
Accademico; 
  c) avanza proposte in merito alla  istituzione  e  attivazione  dei
corsi di laurea e di laurea magistrale,  corsi  di  specializzazione,
master universitari di I e II livello, dottorati di  ricerca,  centri
interuniversitari,  e  inoltre  in  merito   a   master,   corsi   di
aggiornamento  professionale  e  convenzioni  con  enti  esterni;  d)
approva e coordina i  programmi  degli  insegnamenti  e  gli  impegni
didattici dei docenti e dei ricercatori; 
  e) provvede alla copertura dei posti di professore di ruolo di I  e
di II fascia attribuiti dal Senato Accademico; 
  f) esamina ed approva i piani di studio individuali, nonche'  altri
atti  amministrativi  riguardanti  le  carriere   scolastiche   degli
studenti; 
  g) delibera in  merito  ad  affidamenti,  supplenze,  contratti  di
insegnamento e  altre  forme  di  sostegno  dell'attivita'  didattica
tenendo conto delle esigenze  dei  corsi  di  studio  afferenti  alla
Facolta'; 
  h) provvede all'elaborazione dei propri piani di sviluppo e coopera
con proposte e pareri alla determinazione dei programmi  di  sviluppo
dell'ateneo. 
  3. Il Consiglio di Facolta' e' composto da: 
  a) i professori di ruolo di prima e seconda fascia; 
  b)  i  professori  aggregati,   ad   esclusione   delle   questioni
concernenti  l'attribuzione  di  compiti  didattici  e  deliberazioni
relative a professori di ruolo; 
  c) tre rappresentanti dei ricercatori universitari,  eletti  tra  i
ricercatori universitari (ruolo  ad  esaurimento)  e  i  titolari  di
contratto  di  diritto  privato  di  lavoro   subordinato   a   tempo
determinato per attivita' didattiche e di ricerca; 
  d) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo; 
  e) tre rappresentanti degli studenti; 
  f)  i  professori  di  prima  e  seconda  fascia  in  posizione  di
quiescenza che siano titolari di un contratto di insegnamento  presso
la Facolta' per tutta la durata  dello  stesso.  Essi  concorrono  al
numero legale solo se presenti. 
  g) i  professori  di  prima  fascia  emeriti,  ove  nominati.  Essi
concorrono al numero legale solo se presenti. 
  4. Il Regolamento elettorale determina  le  modalita'  di  elezione
delle rappresentanze suddette. 
  5.  Il  Consiglio  di  Facolta'  puo'  avvalersi   di   Commissioni
istruttorie per specifici argomenti. 
  6.  La  convocazione  ordinaria  del  Consiglio  di  Facolta'  deve
avvenire, di norma, almeno una volta ogni tre mesi. 
  7. Nei casi previsti dalla legge, e con particolare  riguardo  alle
chiamate,  il  Consiglio  di  Facolta'  delibera  nella  composizione
limitata  alla  fascia  corrispondente  e  a  quella  superiore.   Il
conferimento delle supplenze, degli affidamenti  interni,  esterni  e
dei contratti per attivita' di insegnamento  di  corsi  ufficiali  e'
deliberato in Consiglio di Facolta' dai professori  di  ruolo  e  dai
rappresentanti dei ricercatori universitari (ruolo ad esaurimento)  e
dei titolari di contratto di diritto privato di lavoro subordinato  a
tempo determinato per attivita' didattiche e di ricerca. I professori
emeriti, i professori di prima  e  seconda  fascia  in  posizione  di
quiescenza  titolari  di  un  contratto  di  insegnamento  presso  la
Facolta', il rappresentante del personale tecnico-amministrativo e  i
rappresentanti degli studenti partecipano al Consiglio con solo  voto
consultivo ad eccezione degli  argomenti  attinenti  l'organizzazione
della didattica sui quali  hanno  voto  deliberativo.  I  ricercatori
universitari (ruolo ad esaurimento) e  i  titolari  di  contratto  di
diritto  privato  di  lavoro  subordinato  a  tempo  determinato  per
attivita' didattiche e di ricerca possono essere invitati dal Preside
di Facolta' alle adunanze del Consiglio, con voto consultivo, per  le
questioni attinenti la vita e lo sviluppo della Facolta'. 
  8. Fatte salve le diverse prescrizioni di legge  e/o  del  presente
Statuto, le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. A
parita' di voti prevale il voto del Preside. 
  Titagr+CAPO II 
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