(Statuto-art. 35)
 
                               Art. 35 
 
 
                               Docenti 
 
  1. Il ruolo dei professori universitari della Libera Universita' di
Lingue e Comunicazione IULM comprende le seguenti fasce: 
  a) professori di prima fascia; 
  b) professori di seconda fascia. 
  2.  Il  ruolo  organico  dei  professori  della  prima  fascia   e'
costituito  da  un  numero  di  posti  congruo  rispetto  all'offerta
formativa dell'Universita' e comunque non inferiore a 20 posti. 
  3. Il  ruolo  organico  dei  professori  della  seconda  fascia  e'
costituito  da  un  numero  di  posti  congruo  rispetto  all'offerta
formativa dell'Universita' e comunque non inferiore a 40 posti. 
  4. Il regime di impegno dei professori puo' essere a tempo pieno  o
a tempo definito. Ai  fini  della  rendicontazione  dei  progetti  di
ricerca, la  quantificazione  figurativa  delle  attivita'  annue  di
ricerca,  di  studio  e  di  insegnamento  con  i  connessi   compiti
preparatori, di verifica e organizzativi, e' pari a  1500  ore  annue
per i professori a tempo pieno e a 750 ore annue per i  professori  a
tempo definito. I docenti sono tenuti a svolgere attivita' di ricerca
e di aggiornamento scientifico e a riservare  annualmente  a  compiti
didattici e di servizi agli studenti,  inclusi  l'orientamento  e  il
tutorato, nonche' ad attivita' di verifica dell'apprendimento  (esami
di profitto e di laurea), non meno di 350  ore  in  regime  di  tempo
pieno e non meno di 250 ore in regime di tempo definito. 
  5. I docenti sono altresi' tenuti a  contribuire  al  funzionamento
dell'Universita' partecipando  agli  organi  collegiali  e  assumendo
funzioni organizzative, di coordinamento della ricerca e di  governo,
secondo quanto previsto dalle norme di legge  vigenti.  Essi  debbono
inoltre adempiere ai compiti previsti dall'ordinamento universitario. 
  6. I professori della prima fascia che all'atto del collocamento  a
riposo hanno maturato almeno trenta anni effettivi di  ruolo  possono
essere  nominati  professori  emeriti,  con  decreto   del   Ministro
dell'Istruzione, dell'Universita e della Ricerca, previa delibera del
Senato Accademico. I professori emeriti, secondo quanto previsto  dal
R.D. 31 agosto 1933, n.  1592,  restano  incardinati  nella  Facolta'
presso la quale hanno prestato il loro ultimo servizio. Ai professori
emeriti non competono particolari prerogative accademiche.