Art. 37 Ricercatori universitari 1. A seguito dell'entrata in vigore della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il ruolo dei ricercatori universitari a tempo indeterminato e' posto ad esaurimento. 2. Il regime di impegno dei ricercatori puo' essere a tempo pieno o a tempo definito. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attivita' annue di ricerca, di studio e di insegnamento con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi, e' pari a 1500 ore annue per i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore annue per i ricercatori a tempo definito. I ricercatori sono tenuti a svolgere attivita' di ricerca e di aggiornamento scientifico e a riservare annualmente a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonche' ad attivita' di verifica dell'apprendimento (esami di profitto e di laurea), fino a un massimo di 350 ore in regime di tempo pieno e fino a un massimo di 200 ore in regime di tempo definito. 3. I ricercatori sono altresi' tenuti a contribuire al funzionamento dell'Universita' partecipando agli organi collegiali e assumendo funzioni organizzative. 4. Per lo stato giuridico ed il trattamento economico dei ricercatori, saranno osservate, fino ad esaurimento del ruolo, le norme legislative e regolamentari vigenti in materia per i ricercatori delle Universita' dello Stato. 5. Ai fini del trattamento di quiescenza si applica la disciplina prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 6. I ricercatori sono iscritti, ai fini del trattamento di previdenza, all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale INPS ex INPDAP. 7 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le norme previste dalla Legge n. 243/91, ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni, a decorrere dal 22 agosto 1991. 7. In caso di trasferimento alla Libera Universita' di Lingue e Comunicazione IULM di ricercatori appartenenti ad altre Universita' non statali, saranno applicate le disposizioni vigenti in materia per i ricercatori delle Universita' statali.