(Statuto-art. 37)
 
                               Art. 37 
 
 
                      Ricercatori universitari 
 
  1. A seguito dell'entrata in vigore della legge 30  dicembre  2010,
n. 240, il ruolo dei ricercatori universitari a  tempo  indeterminato
e' posto ad esaurimento. 
  2. Il regime di impegno dei ricercatori puo' essere a tempo pieno o
a tempo definito. Ai  fini  della  rendicontazione  dei  progetti  di
ricerca, la  quantificazione  figurativa  delle  attivita'  annue  di
ricerca,  di  studio  e  di  insegnamento  con  i  connessi   compiti
preparatori, di verifica e organizzativi, e' pari a  1500  ore  annue
per i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore annue per i ricercatori a
tempo definito. I ricercatori sono tenuti  a  svolgere  attivita'  di
ricerca e di aggiornamento scientifico e a  riservare  annualmente  a
compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi
l'orientamento e  il  tutorato,  nonche'  ad  attivita'  di  verifica
dell'apprendimento (esami di profitto e di laurea), fino a un massimo
di 350 ore in regime di tempo pieno e fino a un massimo di 200 ore in
regime di tempo definito. 
  3.  I  ricercatori  sono   altresi'   tenuti   a   contribuire   al
funzionamento dell'Universita' partecipando agli organi collegiali  e
assumendo funzioni organizzative. 
  4.  Per  lo  stato  giuridico  ed  il  trattamento  economico   dei
ricercatori, saranno osservate, fino ad  esaurimento  del  ruolo,  le
norme  legislative  e  regolamentari  vigenti  in   materia   per   i
ricercatori delle Universita' dello Stato. 
  5. Ai fini del trattamento di quiescenza si applica  la  disciplina
prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 
  6.  I  ricercatori  sono  iscritti,  ai  fini  del  trattamento  di
previdenza, all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale  INPS  ex
INPDAP. 7 Ai fini dell'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al
presente articolo si applicano  le  norme  previste  dalla  Legge  n.
243/91, ed eventuali  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  a
decorrere dal 22 agosto 1991. 
  7. In caso di trasferimento alla Libera  Universita'  di  Lingue  e
Comunicazione IULM di ricercatori appartenenti ad  altre  Universita'
non statali, saranno applicate le disposizioni vigenti in materia per
i ricercatori delle Universita' statali.