(Statuto-art. 38)
 
                               Art. 38 
 
 
                        Professori aggregati 
 
  1. Ai ricercatori a tempo indeterminato che hanno svolto  tre  anni
di insegnamento ai sensi dell'art. 12 della legge 19  novembre  1990,
n. 241  e  successive  modificazioni,  sono  affidati,  con  il  loro
consenso e fermo restando il rispettivo inquadramento  e  trattamento
giuridico ed economico, corsi e  moduli  curriculari  compatibilmente
con  la  programmazione  didattica  definita  dai  competenti  Organi
Accademici. Ad essi e' attribuito il titolo di  Professore  aggregato
per l'anno accademico in cui essi svolgono tali corsi  e  moduli.  Il
titolo e' conservato altresi' nei periodi  di  congedo  straordinario
per  motivi  di  studio  di  cui  il  ricercatore  fruisce  nell'anno
accademico successivo a quello in cui ha svolto tali corsi e  moduli.
Il  valersi  del  titolo  di  Professore  aggregato   e'   consentito
unicamente per finalita' connesse alla didattica e  alla  ricerca  e,
piu' in generale, per finalita' strettamente connesse agli  obiettivi
istituzionali dell'Ateneo. Essi non godono dell'elettorato  attivo  e
passivo in ordine alla elezione dei  rappresentanti  dei  ricercatori
nei Consigli di Facolta'.