(Statuto-art. 40)
 
                               Art 40 
 
 
                         Docenti a contratto 
 
  1. La Libera Universita' di Lingue e  Comunicazione  IULM,  per  lo
svolgimento di attivita' di insegnamento di corsi  integrativi,  puo'
stipulare contratti di  diritto  privato  della  durata  di  un  anno
accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque
anni, con soggetti in possesso di adeguati  requisiti  scientifici  e
professionali  italiani  e  stranieri  per  l'attivazione  di   corsi
integrativi di quelli ufficiali ai sensi dell' art. 23 della Legge 30
dicembre 2010, n. 240. 
  2. Nei casi in cui gli insegnamenti inseriti nell'offerta formativa
dei corsi di  laurea  e  laurea  magistrale,  non  trovino  copertura
mediante  le  procedure  per  l'attribuzione  di  compiti   didattici
istituzionali ovvero mediante affidamento a  docenti,  a  ricercatori
universitari  (ruolo  ad  esaurimento)  e  a  ricercatori   a   tempo
determinato titolari  di  contratto  di  diritto  privato  di  lavoro
subordinato a tempo determinato per attivita' didattiche e di ricerca
dell'Ateneo  o  mediante  affidamento   a   docenti   e   ricercatori
universitari esterni all'Ateneo, la Libera Universita'  di  Lingue  e
Comunicazione IULM puo' stipulare contratti di diritto privato  della
durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo
massimo di cinque anni,  con  soggetti  esterni  all'Universita',  in
possesso  di  adeguati  requisiti  scientifici   e/o   professionali,
professori  e  ricercatori  universitari  in  quiescenza,  lavoratori
autonomi ai sensi dell' art. 23, comma  I  della  Legge  30  dicembre
2010, n. 240.