Art. 42 Il Direttore Amministrativo 1. Il Direttore Amministrativo, scelto all'interno o all'esterno del sistema dell'Alta Formazione tra personalita' in servizio o in quiescenza, di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale, svolge le seguenti funzioni: a) coopera con il Direttore Esecutivo nell'attivita' gestionale dell'Ateneo; b) sovrintende all'attivita' amministrativa e organizzativa della didattica dell'Ateneo, d'intesa con i Presidi di Facolta'; c) dura in carica tre anni ed e' rinnovabile.