(Statuto-art. 42)
 
                               Art. 42 
 
 
                     Il Direttore Amministrativo 
 
  1. Il Direttore Amministrativo, scelto  all'interno  o  all'esterno
del sistema dell'Alta Formazione tra personalita' in  servizio  o  in
quiescenza, di  elevata  qualificazione  professionale  e  comprovata
esperienza pluriennale, svolge le seguenti funzioni: 
  a) coopera con il  Direttore  Esecutivo  nell'attivita'  gestionale
dell'Ateneo; 
  b) sovrintende all'attivita' amministrativa e  organizzativa  della
didattica dell'Ateneo, d'intesa con i Presidi di Facolta'; 
  c) dura in carica tre anni ed e' rinnovabile.