(Statuto-art. 49)
 
                               Art. 49 
 
 
                   Collegio dei Revisori dei Conti 
 
  1. Il controllo di legittimita' degli atti riguardanti la  gestione
finanziaria  e  contabile  della  Libera  Universita'  di  Lingue   e
Comunicazione IULM e' effettuata da  un  Collegio  dei  Revisori  dei
Conti secondo le modalita' e le procedure indicate nel Regolamento di
Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e il Controllo. Il Consiglio
d'Amministrazione puo' anche  avvalersi  per  la  certificazione  del
bilancio di una Societa' specializzata. 
  2. Il Collegio dei revisori dei Conti e' cosi' composto: 
  a) da un rappresentante individuato dal Ministero  dell'Istruzione,
dell'Universita' e della  Ricerca  con  funzioni  di  Presidente  tra
dirigenti in servizio presso lo stesso Ministero 
  b) da due membri  effettivi  e  due  membri  supplenti  scelti  tra
persone dotate di elevate capacita' tecnico-professionali nel settore
dell'amministrazione finanziaria  e  contabile.  Tutti  i  componenti
membri del Collegio devono essere iscritti nel Registro dei  Revisori
Contabili. Esso e' nominato dal Rettore con suo Decreto,  sentito  il
Senato Accademico e il Consiglio d'Amministrazione limitatamente alla
determinazione dei  compensi,  dura  in  carica  un  triennio  ed  e'
rinnovabile. Nei casi in cui, nel  corso  del  mandato,  si  rendesse
necessaria la sostituzione del Presidente, si procedera' a una  nuova
designazione dello stesso da  parte  del  Ministero  dell'Istruzione,
dell'Universita' e della Ricerca. Le nomine di tutti i componenti del
Collegio, compreso il Presidente che subentri nel corso del  mandato,
scadono alla naturale scadenza dello stesso. 
  3. La carica di revisore contabile e' incompatibile  con  qualunque
altro incarico interno all'Universita'. 
  4.I membri del Collegio dei Revisori dei Conti sono  invitati  alle
sedute del Consiglio di Amministrazione dell'Universita'.