Art. 49 Collegio dei Revisori dei Conti 1. Il controllo di legittimita' degli atti riguardanti la gestione finanziaria e contabile della Libera Universita' di Lingue e Comunicazione IULM e' effettuata da un Collegio dei Revisori dei Conti secondo le modalita' e le procedure indicate nel Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e il Controllo. Il Consiglio d'Amministrazione puo' anche avvalersi per la certificazione del bilancio di una Societa' specializzata. 2. Il Collegio dei revisori dei Conti e' cosi' composto: a) da un rappresentante individuato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca con funzioni di Presidente tra dirigenti in servizio presso lo stesso Ministero b) da due membri effettivi e due membri supplenti scelti tra persone dotate di elevate capacita' tecnico-professionali nel settore dell'amministrazione finanziaria e contabile. Tutti i componenti membri del Collegio devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili. Esso e' nominato dal Rettore con suo Decreto, sentito il Senato Accademico e il Consiglio d'Amministrazione limitatamente alla determinazione dei compensi, dura in carica un triennio ed e' rinnovabile. Nei casi in cui, nel corso del mandato, si rendesse necessaria la sostituzione del Presidente, si procedera' a una nuova designazione dello stesso da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca. Le nomine di tutti i componenti del Collegio, compreso il Presidente che subentri nel corso del mandato, scadono alla naturale scadenza dello stesso. 3. La carica di revisore contabile e' incompatibile con qualunque altro incarico interno all'Universita'. 4.I membri del Collegio dei Revisori dei Conti sono invitati alle sedute del Consiglio di Amministrazione dell'Universita'.