(Statuto-art. 52)
 
                               Art. 52 
 
 
Utilizzo delle risorse  -  Devoluzione  del  patrimonio  in  caso  di
                            scioglimento 
 
  1. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto,  utili
e avanzi di gestione nonche' fondi, riserve  o  capitale  durante  la
vita dell'ente, in favore dei soggetti di  cui  al  presente  Statuto
nonche' ai fondatori, ai lavoratori o ai collaboratori, a meno che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte per  legge,  ovvero
siano  effettuate  a  favore  di  enti  che  per  legge,  statuto   o
regolamento,  fanno  parte  della  Libera  Universita'  di  Lingue  e
Comunicazione IULM  e  svolgono  la  stessa  attivita'  ovvero  altre
attivita' istituzionali direttamente e specificamente previste  dalla
normativa di volta in volta vigente e a sostegno delle sole attivita'
istituzionali dell'Ente. 
  2. E' fatto obbligo di reinvestire  eventuali  avanzi  di  gestione
esclusivamente  per  lo  sviluppo  delle  attivita'   funzionali   al
perseguimento delle finalita' istituzionali. 
  3. In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio della
Libera Universita' di Lingue e Comunicazione IULM sara'  devoluto  ad
altro  ente  non  commerciale   che   svolga   un'analoga   attivita'
istituzionale, salvo diversa  destinazione  imposta  dalla  legge  di
volta in volta vigente. La determinazione di tale ente sara'  rimessa
in prima istanza all'Ente promotore, la "Fondazione Scuola  Superiore
per Interpreti e Traduttori" di Milano, in seconda istanza - in  caso
di impossibilita' - all'ultimo Rettore in carica e da ultimo, in  sua
assenza o nell'impossibilita' del medesimo, ai liquidatori.