Art. 10 
 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Gli organismi notificati dallo Stato italiano per  la  direttiva
2008/57CE, con notifica in corso di validita', che presentano,  entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apposita domanda  e
dichiarazione in conformita' allo  schema  B  dell'allegato  2,  sono
riconosciuti  quali  organismi   di   certificazione   dei   soggetti
responsabili della manutenzione, ai sensi del  presente  decreto.  La
conferma del  riconoscimento  e'  svolta  in  occasione  della  prima
attivita' di vigilanza, ai sensi dell'art. 7, comma  2.  L'organismo,
in  tale  occasione,  dovra'  produrre  la  documentazione   di   cui
all'allegato 3. 
  2. Gli organismi notificati di  cui  al  comma  1  sono  tenuti  ad
operare in qualita', conformemente alle norme UNI EN ISO/IEC 45011  e
dovranno  conseguire  il  relativo  accreditamento,  riconosciuto   a
livello  EA  (European   Co-operation   for   Accreditation),   entro
ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto. Il processo  di  certificazione  dei  soggetti  responsabili
della manutenzione deve, inoltre,  essere  conforme  alla  sezione  9
delle norme UNI EN ISO/IEC 17021. 
  3.  Le  imprese  ferroviarie  e   i   gestori   dell'infrastruttura
ferroviaria, che abbiano gia' ottenuto, entro il 31 maggio  2012,  un
certificato o un'autorizzazione di sicurezza e che siano in  possesso
di un sistema di gestione della sicurezza relativo alla  manutenzione
dei carri merci ferroviari, valutato  nell'ambito  del  rilascio  del
certificato o autorizzazione di sicurezza,  non  devono  chiedere  un
certificato di soggetto responsabile  della  manutenzione  fino  alla
data di scadenza dei loro certificati o autorizzazioni di  sicurezza.
Le imprese ferroviarie ed  i  gestori  delle  infrastrutture  possono
continuare a svolgere  l'attivita'  di  soggetti  responsabili  della
manutenzione unicamente per i carri da  essi  immatricolati.  Durante
detto periodo l'ANSF  vigila  sul  mantenimento  della  capacita'  di
svolgere  le  funzioni  manutentive  nell'ambito  dei  controlli  sul
sistema di gestione della sicurezza di dette  imprese  ferroviarie  e
gestori dell'infrastruttura. Successivamente al 31 maggio 2012,  alla
scadenza del  certificato  o  dell'autorizzazione  di  sicurezza,  le
imprese ferroviarie e i  gestori  delle  infrastrutture  indicano  il
soggetto responsabile terzo o che essi stessi sono stati  certificati
soggetto  responsabile  della  manutenzione  da   un   organismo   di
certificazione. 
  4. Le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura di cui al
comma  3  possono  continuare  ad  assicurare  la   gestione   e   la
manutenzione dei carri da essi  immatricolati  ma  di  proprieta'  di
soggetti terzi, se da questi ultimi richiesto e previo accordo tra le
parti per un periodo non superiore a sei mesi dalla data  di  entrata
in vigore del presente decreto. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana, previa trasmissione agli organi di controllo per
la registrazione. 
    Roma, 21 dicembre 2012 
 
        Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 
                               Ciaccia 
 
 
              Il Ministro dell'economia e delle finanze 
                               Grilli 
 
 
                Il Ministro dello sviluppo economico 
                               Passera 
 

Registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 2013 
Ufficio di  controllo  atti  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del  territorio
e del mare, registro n. 1, foglio n. 265