Art. 10 Disposizioni transitorie 1. Gli organismi notificati dallo Stato italiano per la direttiva 2008/57CE, con notifica in corso di validita', che presentano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apposita domanda e dichiarazione in conformita' allo schema B dell'allegato 2, sono riconosciuti quali organismi di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione, ai sensi del presente decreto. La conferma del riconoscimento e' svolta in occasione della prima attivita' di vigilanza, ai sensi dell'art. 7, comma 2. L'organismo, in tale occasione, dovra' produrre la documentazione di cui all'allegato 3. 2. Gli organismi notificati di cui al comma 1 sono tenuti ad operare in qualita', conformemente alle norme UNI EN ISO/IEC 45011 e dovranno conseguire il relativo accreditamento, riconosciuto a livello EA (European Co-operation for Accreditation), entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il processo di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione deve, inoltre, essere conforme alla sezione 9 delle norme UNI EN ISO/IEC 17021. 3. Le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura ferroviaria, che abbiano gia' ottenuto, entro il 31 maggio 2012, un certificato o un'autorizzazione di sicurezza e che siano in possesso di un sistema di gestione della sicurezza relativo alla manutenzione dei carri merci ferroviari, valutato nell'ambito del rilascio del certificato o autorizzazione di sicurezza, non devono chiedere un certificato di soggetto responsabile della manutenzione fino alla data di scadenza dei loro certificati o autorizzazioni di sicurezza. Le imprese ferroviarie ed i gestori delle infrastrutture possono continuare a svolgere l'attivita' di soggetti responsabili della manutenzione unicamente per i carri da essi immatricolati. Durante detto periodo l'ANSF vigila sul mantenimento della capacita' di svolgere le funzioni manutentive nell'ambito dei controlli sul sistema di gestione della sicurezza di dette imprese ferroviarie e gestori dell'infrastruttura. Successivamente al 31 maggio 2012, alla scadenza del certificato o dell'autorizzazione di sicurezza, le imprese ferroviarie e i gestori delle infrastrutture indicano il soggetto responsabile terzo o che essi stessi sono stati certificati soggetto responsabile della manutenzione da un organismo di certificazione. 4. Le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura di cui al comma 3 possono continuare ad assicurare la gestione e la manutenzione dei carri da essi immatricolati ma di proprieta' di soggetti terzi, se da questi ultimi richiesto e previo accordo tra le parti per un periodo non superiore a sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previa trasmissione agli organi di controllo per la registrazione. Roma, 21 dicembre 2012 Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Ciaccia Il Ministro dell'economia e delle finanze Grilli Il Ministro dello sviluppo economico Passera Registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 2013 Ufficio di controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 265