Art. 6 Organismi di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione 1. Gli organismi di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione sono riconosciuti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione Generale per il trasporto ferroviario - e devono possedere i seguenti requisiti: a) garantire l'indipendenza e la terzieta' organizzativa, funzionale e decisionale nell'attivita' di certificazione dalle imprese ferroviarie, dai gestori delle infrastrutture, dai detentori in generale e dai soggetti responsabili della manutenzione e non devono svolgere servizi compresi nelle attivita' dei suddetti soggetti; b) avere adeguata disponibilita' finanziaria; c) disporre di personale dotato della necessaria competenza ed integrita' professionale relativa alla organizzazione e manutenzione dei carri merci ed al relativo sistema di manutenzione; d) usare imparzialita' di giudizio; e) garantire la riservatezza su tutto cio' di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni; f) disporre di una assicurazione per la responsabilita' civile; g) garantire che il sistema per la gestione della qualita' sia certificato in conformita' alle norme UNI EN ISO/IEC 45011. 2. Il richiedente, per essere riconosciuto organismo di certificazione, deve presentare apposita domanda, redatta in conformita' allo schema A dell'allegato 2, alla Direzione Generale di cui al comma 1, corredata dei documenti richiesti nell'allegato 3, volti a dimostrare il possesso dei suddetti requisiti. 3. Il riconoscimento ha validita' quinquennale ed e' rinnovato a richiesta dell'organismo di certificazione interessato. 4. Ai fini del rinnovo, l'organismo di certificazione deve presentare, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data di scadenza, la relativa domanda in conformita' allo schema A dell'allegato 2, corredata dei documenti richiesti nell'allegato 3. 5. La domanda di rinnovo e' presentata in conformita' a quanto previsto al comma 2 e, a seguito della chiusura del relativo procedimento, si conclude con il rilascio di un nuovo provvedimento di riconoscimento, qualora sussistano le condizioni richieste, ovvero con il diniego motivato in caso di esito negativo. 6. L'organismo di certificazione espleta sui soggetti responsabili della manutenzione la vigilanza sul mantenimento dei requisiti e sulla regolarita' delle operazioni di manutenzione svolte, commisurata all'attivita' svolta dal soggetto responsabile della manutenzione, con un minimo di una verifica annuale e puo' revocare la certificazione rilasciata nel caso in cui il soggetto responsabile della manutenzione non dimostri il mantenimento dei requisiti richiesti. Ciascun organismo di certificazione deve tenere un elenco dei soggetti responsabili della manutenzione da esso certificati e vigilati. Gli organismi di certificazione, entro sette giorni dalla relativa decisione, comunicano all'Agenzia ferroviaria europea (ERA), al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici - Direzione generale per il trasporto ferroviario ed all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) tutti i certificati rilasciati, modificati, rinnovati o revocati ai soggetti responsabili della manutenzione.