Art. 6 
 
 
Organismi  di  certificazione   dei   soggetti   responsabili   della
                            manutenzione 
 
  1. Gli organismi di certificazione dei soggetti responsabili  della
manutenzione sono riconosciuti dal Ministero delle  infrastrutture  e
dei trasporti - Direzione Generale per il trasporto ferroviario  -  e
devono possedere i seguenti requisiti: 
    a)  garantire  l'indipendenza  e  la   terzieta'   organizzativa,
funzionale  e  decisionale  nell'attivita'  di  certificazione  dalle
imprese ferroviarie, dai gestori delle infrastrutture, dai  detentori
in generale e dai soggetti  responsabili  della  manutenzione  e  non
devono  svolgere  servizi  compresi  nelle  attivita'  dei   suddetti
soggetti; 
    b) avere adeguata disponibilita' finanziaria; 
    c) disporre di personale dotato della  necessaria  competenza  ed
integrita' professionale relativa alla organizzazione e  manutenzione
dei carri merci ed al relativo sistema di manutenzione; 
    d) usare imparzialita' di giudizio; 
    e) garantire la riservatezza su  tutto  cio'  di  cui  vengono  a
conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni; 
    f) disporre di una assicurazione per la responsabilita' civile; 
    g) garantire che il sistema per la gestione  della  qualita'  sia
certificato in conformita' alle norme UNI EN ISO/IEC 45011. 
  2.  Il  richiedente,   per   essere   riconosciuto   organismo   di
certificazione,  deve  presentare  apposita   domanda,   redatta   in
conformita' allo schema A dell'allegato 2, alla Direzione Generale di
cui al comma 1, corredata dei documenti  richiesti  nell'allegato  3,
volti a dimostrare il possesso dei suddetti requisiti. 
  3. Il riconoscimento ha validita' quinquennale ed  e'  rinnovato  a
richiesta dell'organismo di certificazione interessato. 
  4.  Ai  fini  del  rinnovo,  l'organismo  di  certificazione   deve
presentare, con almeno sei mesi di anticipo  rispetto  alla  data  di
scadenza,  la  relativa  domanda  in  conformita'   allo   schema   A
dell'allegato 2, corredata dei documenti richiesti nell'allegato 3. 
  5. La domanda di rinnovo e'  presentata  in  conformita'  a  quanto
previsto al  comma  2  e,  a  seguito  della  chiusura  del  relativo
procedimento, si conclude con il rilascio di un  nuovo  provvedimento
di riconoscimento, qualora sussistano le condizioni richieste, ovvero
con il diniego motivato in caso di esito negativo. 
  6. L'organismo di certificazione espleta sui soggetti  responsabili
della manutenzione la vigilanza  sul  mantenimento  dei  requisiti  e
sulla  regolarita'   delle   operazioni   di   manutenzione   svolte,
commisurata all'attivita'  svolta  dal  soggetto  responsabile  della
manutenzione, con un minimo di una verifica annuale e  puo'  revocare
la certificazione rilasciata nel caso in cui il soggetto responsabile
della  manutenzione  non  dimostri  il  mantenimento  dei   requisiti
richiesti. Ciascun organismo di certificazione deve tenere un  elenco
dei soggetti responsabili della manutenzione da  esso  certificati  e
vigilati. Gli organismi di certificazione, entro sette  giorni  dalla
relativa decisione, comunicano all'Agenzia ferroviaria europea (ERA),
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento  per
i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e  statistici  -
Direzione  generale  per  il  trasporto  ferroviario  ed  all'Agenzia
nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) tutti i  certificati
rilasciati, modificati, rinnovati o revocati ai soggetti responsabili
della manutenzione.