Art. 7 Attivita' di vigilanza 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per il trasporto ferroviario - vigila sulle attivita' degli organismi di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione, riconosciuti ai sensi del presente decreto, adottando idonei provvedimenti ispettivi, anche mediante verifiche a campione delle certificazioni rilasciate, e sui soggetti responsabili della manutenzione da essi certificati. A tale fine, gli organismi di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione comunicano ogni anno alla Direzione generale per il trasporto ferroviario l'elenco riepilogativo delle certificazioni emesse, allegando i rapporti di valutazione effettuati in base ai prescritti criteri di valutazione ed i rapporti dell'attivita' di vigilanza svolta sui soggetti responsabili della manutenzione gia' certificati. 2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per il trasporto ferroviario - dispone, con periodicita' almeno annuale, visite di vigilanza presso gli organismi di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti e la regolarita' delle operazioni svolte. 3. Se l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie ha un valido motivo per ritenere che un soggetto responsabile della manutenzione non soddisfi i requisiti previsti dal regolamento (UE) n.445/2011, adotta immediatamente le necessarie decisioni e ne informa il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per il trasporto ferroviario - l'organismo di certificazione e le altre parti interessate.