Art. 7 
 
 
                       Attivita' di vigilanza 
 
  1. Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  -  Direzione
generale per il trasporto ferroviario - vigila sulle attivita'  degli
organismi  di  certificazione   dei   soggetti   responsabili   della
manutenzione, riconosciuti ai sensi del presente  decreto,  adottando
idonei provvedimenti ispettivi, anche mediante verifiche  a  campione
delle certificazioni rilasciate, e sui  soggetti  responsabili  della
manutenzione da essi certificati.  A  tale  fine,  gli  organismi  di
certificazione   dei   soggetti   responsabili   della   manutenzione
comunicano  ogni  anno  alla  Direzione  generale  per  il  trasporto
ferroviario  l'elenco  riepilogativo  delle  certificazioni   emesse,
allegando i rapporti di valutazione effettuati in base ai  prescritti
criteri di valutazione ed  i  rapporti  dell'attivita'  di  vigilanza
svolta sui soggetti responsabili della manutenzione gia' certificati. 
  2. Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  -  Direzione
generale per il trasporto ferroviario  -  dispone,  con  periodicita'
almeno  annuale,  visite  di  vigilanza  presso  gli   organismi   di
certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione, al  fine
di verificare la sussistenza dei requisiti previsti e la  regolarita'
delle operazioni svolte. 
  3. Se l'Agenzia nazionale per la sicurezza  delle  ferrovie  ha  un
valido  motivo  per  ritenere  che  un  soggetto  responsabile  della
manutenzione non soddisfi i requisiti previsti dal  regolamento  (UE)
n.445/2011,  adotta  immediatamente  le  necessarie  decisioni  e  ne
informa il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione
generale per il trasporto ferroviario - l'organismo di certificazione
e le altre parti interessate.