Art. 8 
 
 
                        Sospensione e revoca 
 
  1. Il riconoscimento dell'organismo di certificazione  e'  sospeso,
con apposito provvedimento del Ministero delle infrastrutture  e  dei
trasporti - Direzione generale per il trasporto ferroviario - per  un
periodo da uno a sei mesi, quando sono  accertate  gravi  o  ripetute
irregolarita'   da    parte    dell'organismo    di    certificazione
nell'attivita'   di   certificazione   o   vigilanza   sui   soggetti
responsabili della manutenzione, ovvero qualora emerga il venire meno
dei  requisiti  prescritti.   Decorso   il   suddetto   termine,   il
provvedimento di sospensione e'  ritirato  a  seguito  dell'accertata
rimozione delle irregolarita' o delle carenze. 
  2. Il riconoscimento dell'organismo di certificazione e'  revocato,
con apposito provvedimento del Ministero delle infrastrutture  e  dei
trasporti - Direzione generale per il  trasporto  ferroviario  -  nel
caso in cui l'organismo  di  certificazione  non  ottemperi,  con  le
modalita' e nei tempi indicati, a quanto stabilito nel  provvedimento
di  sospensione.  I   soggetti   responsabili   della   manutenzione,
sottoposti alla vigilanza di un organismo di  certificazione  cui  e'
stato revocato il riconoscimento, individuano, entro sessanta  giorni
dalla data  di  ricezione  del  provvedimento  di  revoca,  un  altro
organismo  di  certificazione   dei   soggetti   responsabili   della
manutenzione,  che  assicura   la   continuita'   dell'attivita'   di
vigilanza. 
  3. I provvedimenti relativi alla sospensione e revoca adottati sono
comunicati all'organismo di certificazione, ai soggetti  responsabili
della manutenzione da esso vigilati, all'ERA ed all'ANSF.