Art. 8 Sospensione e revoca 1. Il riconoscimento dell'organismo di certificazione e' sospeso, con apposito provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per il trasporto ferroviario - per un periodo da uno a sei mesi, quando sono accertate gravi o ripetute irregolarita' da parte dell'organismo di certificazione nell'attivita' di certificazione o vigilanza sui soggetti responsabili della manutenzione, ovvero qualora emerga il venire meno dei requisiti prescritti. Decorso il suddetto termine, il provvedimento di sospensione e' ritirato a seguito dell'accertata rimozione delle irregolarita' o delle carenze. 2. Il riconoscimento dell'organismo di certificazione e' revocato, con apposito provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per il trasporto ferroviario - nel caso in cui l'organismo di certificazione non ottemperi, con le modalita' e nei tempi indicati, a quanto stabilito nel provvedimento di sospensione. I soggetti responsabili della manutenzione, sottoposti alla vigilanza di un organismo di certificazione cui e' stato revocato il riconoscimento, individuano, entro sessanta giorni dalla data di ricezione del provvedimento di revoca, un altro organismo di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione, che assicura la continuita' dell'attivita' di vigilanza. 3. I provvedimenti relativi alla sospensione e revoca adottati sono comunicati all'organismo di certificazione, ai soggetti responsabili della manutenzione da esso vigilati, all'ERA ed all'ANSF.