Art. 9 
 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Le spese relative alle procedure finalizzate al  riconoscimento,
al rinnovo ed alla vigilanza degli organismi di certificazione di cui
agli articoli 6 e 7, nonche' quelle  necessarie  per  la  verifica  a
campione delle certificazioni emesse sono a  carico  degli  organismi
stessi, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi.. 
  2.   Le   tariffe   relative   alle   attivita'   finalizzate    al
riconoscimento, al rinnovo, nonche' alla vigilanza degli organismi di
certificazione, indicate alle lettere A) e B) dell'allegato 1, sono a
carico degli organismi stessi, ai sensi dell'art. 47, comma 2,  primo
periodo e comma 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52 e dell'art.  3,
comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 43, di recepimento
della direttiva 2008/110/CE. 
  3. Le tariffe di cui al comma 2  sono  aggiornate  sulla  base  del
costo effettivo del servizio con cadenza biennale,  con  uno  o  piu'
decreti  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze.  L'originale
della quietanza di pagamento delle tariffe deve essere allegata  alla
domanda di riconoscimento o rinnovo. 
  4. Il personale incaricato del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti  avvia  le  attivita'  di  riconoscimento  e   di   rinnovo
subordinatamente all'avvenuto pagamento della tariffa A.1 "Idoneita'"
di cui alla  lettera  A)  dell'Allegato  1,  da  comprovare  mediante
presentazione dell'attestazione di versamento. 
  5. Agli Organismi di  certificazione  riconosciuti  si  applica  la
tariffa «Vigilanza annuale» di cui alla lettera B) dell'Allegato 1: 
    la tariffa B.1 si compone dalla  tariffa  base  e  dalla  tariffa
aggiuntiva in relazione alla sede dell'Organismo di Certificazione ed
e' da corrispondere annualmente, a partire dall'anno  successivo  del
riconoscimento, per tutto il periodo di validita' della notifica.  Il
pagamento di detto importo deve avvenire entro  l'ultimo  giorno  del
mese  precedente  a   quello   di   rilascio   della   notifica   del
riconoscimento o del rinnovo. Il  pagamento  deve  essere  comprovato
mediante presentazione dell'attestazione di versamento. Il mancato  o
incompleto  pagamento  della  tariffa  dovuta  nei  termini  indicati
comporta la  sospensione  del  riconoscimento  fino  all'assolvimento
dell'obbligo; 
    la tariffa B.2 si applica per le  visite  successive  alla  prima
effettuate nella stessa annualita' di vigilanza e  si  compone  dalla
tariffa base e  dalla  tariffa  aggiuntiva  in  relazione  alla  sede
dell'Organismo  di  Certificazione.  Il  pagamento   della   presente
tariffa, da corrispondere prima di ogni ulteriore visita di  verifica
che si rendesse necessaria nello stesso anno di  vigilanza  oltre  la
prima, deve essere comprovato prima dell'effettuazione  della  visita
stessa, mediante presentazione,  in  originale,  dell'attestazione  o
quietanza a  dimostrazione  dell'avvenuto  pagamento.  Il  mancato  o
incompleto  pagamento  della  tariffa  dovuta  nei  termini  indicati
comporta la  sospensione  del  riconoscimento  fino  all'assolvimento
dell'obbligo. 
  6. Il pagamento degli importi dovuti si  effettua  presso  la  sede
della tesoreria provinciale dello Stato,  competente  per  territorio
ovvero mediante versamento sul conto corrente ad  essa  intestato.  I
proventi derivanti dalle tariffe di cui al precedente comma  2,  sono
versati  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato,  sul  capitolo  n.
2454/art. 14, per essere riassegnati, con  uno  o  piu'  decreti  del
Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento  per  il
trasporti, la navigazione  ed  i  sistemi  informativi  e  statistici
sull'apposito capitolo di  spesa  destinato  allo  svolgimento  delle
attivita' di riconoscimento, rinnovo e vigilanza di cui  all'art.  3,
comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 43. 
  7. Nella causale del versamento occorre specificare: 
    a) il  riferimento  che  il  versamento  e'  effettuato  in  base
all'art. 3 del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 43,  nonche'  al
presente decreto; 
    b)  l'amministrazione  che  effettua  la  prestazione,  ossia  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento  per  i
trasporti, la navigazione ed i sistemi  informativi  e  statistici  -
Direzione generale per il trasporto ferroviario; 
    c) l'imputazione degli importi di cui  al  comma  2  al  capitolo
d'entrata del bilancio dello Stato n. 2454/art. 14; 
    d)  l'attivita'  per  cui   viene   effettuato   il   versamento,
consistente nel  riconoscimento,  rinnovo,  vigilanza  annuale  e  le
eventuali visite successive oltre quella annuale. 
  8. Le tariffe di cui all'allegato 1 sono ridotte del 50  per  cento
nel caso in cui il richiedente il riconoscimento di cui  all'art.  6,
comma 1, del presente decreto sia un organismo notificato dallo Stato
italiano per  la  direttiva  2008/57CE,  con  notifica  in  corso  di
validita'.