Art. 9 Disposizioni finanziarie 1. Le spese relative alle procedure finalizzate al riconoscimento, al rinnovo ed alla vigilanza degli organismi di certificazione di cui agli articoli 6 e 7, nonche' quelle necessarie per la verifica a campione delle certificazioni emesse sono a carico degli organismi stessi, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi.. 2. Le tariffe relative alle attivita' finalizzate al riconoscimento, al rinnovo, nonche' alla vigilanza degli organismi di certificazione, indicate alle lettere A) e B) dell'allegato 1, sono a carico degli organismi stessi, ai sensi dell'art. 47, comma 2, primo periodo e comma 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52 e dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 43, di recepimento della direttiva 2008/110/CE. 3. Le tariffe di cui al comma 2 sono aggiornate sulla base del costo effettivo del servizio con cadenza biennale, con uno o piu' decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'originale della quietanza di pagamento delle tariffe deve essere allegata alla domanda di riconoscimento o rinnovo. 4. Il personale incaricato del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti avvia le attivita' di riconoscimento e di rinnovo subordinatamente all'avvenuto pagamento della tariffa A.1 "Idoneita'" di cui alla lettera A) dell'Allegato 1, da comprovare mediante presentazione dell'attestazione di versamento. 5. Agli Organismi di certificazione riconosciuti si applica la tariffa «Vigilanza annuale» di cui alla lettera B) dell'Allegato 1: la tariffa B.1 si compone dalla tariffa base e dalla tariffa aggiuntiva in relazione alla sede dell'Organismo di Certificazione ed e' da corrispondere annualmente, a partire dall'anno successivo del riconoscimento, per tutto il periodo di validita' della notifica. Il pagamento di detto importo deve avvenire entro l'ultimo giorno del mese precedente a quello di rilascio della notifica del riconoscimento o del rinnovo. Il pagamento deve essere comprovato mediante presentazione dell'attestazione di versamento. Il mancato o incompleto pagamento della tariffa dovuta nei termini indicati comporta la sospensione del riconoscimento fino all'assolvimento dell'obbligo; la tariffa B.2 si applica per le visite successive alla prima effettuate nella stessa annualita' di vigilanza e si compone dalla tariffa base e dalla tariffa aggiuntiva in relazione alla sede dell'Organismo di Certificazione. Il pagamento della presente tariffa, da corrispondere prima di ogni ulteriore visita di verifica che si rendesse necessaria nello stesso anno di vigilanza oltre la prima, deve essere comprovato prima dell'effettuazione della visita stessa, mediante presentazione, in originale, dell'attestazione o quietanza a dimostrazione dell'avvenuto pagamento. Il mancato o incompleto pagamento della tariffa dovuta nei termini indicati comporta la sospensione del riconoscimento fino all'assolvimento dell'obbligo. 6. Il pagamento degli importi dovuti si effettua presso la sede della tesoreria provinciale dello Stato, competente per territorio ovvero mediante versamento sul conto corrente ad essa intestato. I proventi derivanti dalle tariffe di cui al precedente comma 2, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, sul capitolo n. 2454/art. 14, per essere riassegnati, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per il trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici sull'apposito capitolo di spesa destinato allo svolgimento delle attivita' di riconoscimento, rinnovo e vigilanza di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 43. 7. Nella causale del versamento occorre specificare: a) il riferimento che il versamento e' effettuato in base all'art. 3 del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 43, nonche' al presente decreto; b) l'amministrazione che effettua la prestazione, ossia il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici - Direzione generale per il trasporto ferroviario; c) l'imputazione degli importi di cui al comma 2 al capitolo d'entrata del bilancio dello Stato n. 2454/art. 14; d) l'attivita' per cui viene effettuato il versamento, consistente nel riconoscimento, rinnovo, vigilanza annuale e le eventuali visite successive oltre quella annuale. 8. Le tariffe di cui all'allegato 1 sono ridotte del 50 per cento nel caso in cui il richiedente il riconoscimento di cui all'art. 6, comma 1, del presente decreto sia un organismo notificato dallo Stato italiano per la direttiva 2008/57CE, con notifica in corso di validita'.